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Ordinanza — n. 1540/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders plaintiff to pay all litigation costs to Terna.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the defendant Terna opposed the withdrawal, the court ruled that the judgment of extinction stands and the withdrawing party bears the costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay €4,000 in fees and €200 in expenses to Terna, with no costs assigned to the other non-appearing parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party is condemned to pay the litigation costs incurred by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure opposing party costs contenzioso contrattuale opposizione di terzo tutela dei diritti quesiti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
, che ha anche depositato memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bisc.p.c; - a i sensi dell ’ art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 86 c.p
59 , difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 2051 c.c
2 .201 2 ( che aveva a sua volta rigettatola domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
art. 390 c.p
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9474/2020
391 c.p.c., le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020); - nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese; p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31394/2021R.G. proposto da: ACTIS GIOVANNI, elettivamentedomiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59 , difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE s.p.a., in persona del procuratore speciale Francesca Covone, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pon. 16/b, presso lo studio dell’avv. Alessandro Limatola, come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro FALLIMENTO ECORECs.r.l. -intimato - e contro N. 31934/21R.G. ENELs.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 3813 /20 20 e pubblicata in data 10.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23 . 11 .2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

Rilevato che: - Giovanni Actis ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello di Terna –Rete Elettrica Nazionale s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. del l ’ 1 . 2 .201 2 ( che aveva a sua volta rigettatola domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla sua dante causa Enel s.p.a. in relazione ad un incendio avvenuto il 22.3.1997, divampato sul piazzale dello stabilimento della Ecorec s.r.l., allora in bonis), ed era stata pure dichiarata l’inammissibilità della domanda surrogatoria proposta da esso Actis, per sopravvenuta mancanza d’interesse ad agire; - h a resistito con controricorso Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. , che ha anche depositato memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380-bisc.p.c; - a i sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale;

Considerato che: N. 31934/21R.G. - prima dell ’ adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - la controricorrent e ha dichiarato di non accettare la rinunzia al ricorso , sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c., le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020); - nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella came