Italian Court dismisses appeal for failure to meet Article 366 CPC summary of facts requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to comply with the mandatory summary of facts and procedural history required by Article 366, paragraph 1, number 3, of the Code of Civil Procedure. The appellants challenged a revocatory action regarding property alienations, but their petition lacked the detailed factual and procedural narrative necessary for the court to understand the case. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the substantive requirements for admissibility, leading to its dismissal and the absorption of the incidental appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co. n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary of the parties' claims, factual and legal grounds, and procedural history; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9851/2021 R.G. proposto da : POSOCCO LUCIANO, TONON ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso lo studio dell’avvocato RANIERI MASSIMO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOPPAN GIAN LUCA; -ricorrente- contro PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. non in proprio ma QUALE MANDATARIA DI RED SEA SPV S.R.L., domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato PERLASCA GIOVANNI -controricorrente- nonchè contro BANCO BPM S.P.A., BANCO BPM S.P.A., BURATO CINZIA, JESOLO MARINA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, URBAN GIANANTONIO -intimati- nonché da BURATO CINZIA,, Urban Gianantonio domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato PERTILE SERGIO; -ricorrenti incidental i - contro PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. non in proprio ma QUALE MANDATARIA DI RED SEA SPV S.R.L., domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato PERLASCA GIOVANNI; -controricorrente all'incidentale- nonché contro BANCO BPM S.P.A. -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3313/2020depositata il 15/12/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che 1. Nel 2015 Banco Popolare Società Cooperativa, assumendo di essere creditrice di Luciano Posocco e Gianantonio Urban quali fideiussori della società Global s.r.l., conveniva in giudizio la Jesolo Marina s.r.l., nonché i signori Luciano Posocco, Antonia e Giovanni Tonon, Gianantonio Urban e Cinzia Burato al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. l’inefficacia nei suoi confronti di atti di alienazione del patrimonio, in particolare tre, lesivi della garanzia patrimoniale del proprio credito.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2708/2017, accoglieva la domanda revocatoria nei confronti del solo Giovanni Tonon e dichiarava inefficaci nei confronti del Banco Popolare i tre atti di disposizione patrimoniale impugnati.
2. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 3313/2020, del 15 dicembre 2020, confermava la sentenza impugnata e provvedeva anche a correggere l’errore materiale integrando il dispositivo con l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione trascritta l’11 giugno 2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari- Agenzia del Territorio di Venezia. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Posocco e la Tonon propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. Resistono con controricorso l’Urban e la Burato, che spiegano altresì ricorso incidentale, sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. 3.1.Resiste ad entrambi i ricorsi la società Prelios Credit Servicing S.p.a. con controricorso e memoria.
Considerato che 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione/falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 2901 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1° n. 3, c.p.c. 4.2. Con il secondo motivo denunciano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.201, la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione all’individuazione del momento di insorgenza del credito azionato (art. 360 c.p.c., n. 3). 4.3. Con il terzo motivo censurano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.2011, la violazione/falsa applicazione degli artt. 163, 183 cpc e degli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione alla valutazione dell’elemento soggettivo (art. 360 c.p.c. n. 3). 4.4.
Con il quarto motivo denunciano, con riferimento alla revocatoria dell’atto di compravendita dell’8.4.2011, la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2901, III comma, c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’ art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 5.Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. Trattasi di specifico requisito di contenuto-forma del ricorso volto a garantire la chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale (Cass. sez. un.n. 11653 del 2006).
Tale requisito risponde pertanto non già ad un’esigenza di mero formalismo bensì all’esigenza di consentire e garantire la conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). A tale stregua, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Orbene, nella specie il ricorso principale non rispetta invero tali contenuti. Non può d’altro canto sottacersi che il ricorso si appalesa d’altro canto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali già esaminati dai giudici di merito limitandosi i ricorrenti a sollecitare, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, l’accoglimento di diversa soluzione corrispondente alla loro tesi difensiva. 6.1. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del, sostanzialmente condizionato ricorso incidentale. 7.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1