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Decreto — n. 1465/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 1465/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, representing a private individual against the Province of Fermo, did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period waiver of right civil procedure code litigation costs allocation correzione di errore materiale spese di esecuzione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
147/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
147/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10441/2022 R.G. proposto da : PEMBERTON ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma via Monte Zebio, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO DOMENICO (DCMDNC72M27A662E),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI FERMO, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell’avvocato MANDRE' MARA (MNDMRA64D66H501V), rappresentato e difeso dall'avvocato CIUCALONI FABRIZIO (CCLFRZ55A30A252J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 147/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 12/01