Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal and counterparty adherence under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment of Venice extinguished following a formal withdrawal by the appellant Allianz S.p.A. and an adherence by the respondent UnipolSai Assicurazioni S.p.A. The court found that both parties' signatures satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judicial proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When a party formally withdraws an appeal and the opposing party adheres to the withdrawal, the court must declare the judicial proceedings extinguished by decree without addressing the substantive issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16118/2023 R.G. proposto da : ALLIANZ S.P.A., in persona dei suoi dirigenti e procuratori ad negotia aventi poteri di legale rappresentanza DAVIDE COSCI, MARIANGELA CIVITA elettivamente domicili ata in ROMA, VIA PANAMA 12, DOM DIG, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MICIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BONATO; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore speciale MASSIMO DI FEDE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ANDREA GRAZIOSI, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la 64/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 12/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai procuratori ad negotiae l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal procuratore speciale e l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione della controparte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 12/01/2024