Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Luigi Laganá against the Liguria Region formally extinguished. The appellant voluntarily withdrew the lawsuit, and the opposing party accepted this withdrawal in accordance with the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The court may declare a lawsuit extinguished by decree when the appellant withdraws the appeal and the opposing party consents, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8209/2023 R.G. proposto da : LAGANÀ LUIGI , in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio LAGANÀ FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato CLAUDIO CECCHELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MIONE; -ricorrente - contro REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica e legale rappresentante pro tempore GIOVANNI TOTI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato MARIO SPOTORNO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 9 3/202 3 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia;rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesionedella controparte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 12/01