Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the lower court offered for formalization, but the appellant ignored the communication. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28169/2021 R.G. proposto da : FACTOR@WORK SRL, elettivamente domiciliato in ROMA Piazza Francesco Morosini 12, presso lo studio dell’avvocato CARPIGO IVAN (CRPVNI68A19H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato CAIMMI ANNA LUISA (CMMNLS68D44F205G) -ricorrente- contro CECCARELLI SRL, elettivamente domiciliato in UDINE via Caterina Percoto n. 15, presso lo studio dell’avvocato DONDA FEDERICA (DNDFRC72E62G284F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLI' MATTIA (NCLMTT80A17E473G) -controricorrente- nonchè contro CECCARELLI SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2482/2021 depositata il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso