Cassation court dismisses appeal as opposition to enforcement order is inadmissible due to lack of novelty and functional incompetence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Agricola Tre Colli s.r.l. inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the opposition to an enforcement order. The appellant argued that the enforcement judge lacked subject-matter jurisdiction and that the underlying lease contracts had been resolved due to the tenant's breach involving patent violations. The court ruled that once the enforcement judge declared functional incompetence, they lost the power to judge, rendering further substantive arguments on jurisdiction or contract resolution irrelevant to the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 549 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.; When the enforcement judge declares functional incompetence regarding an opposition, they lose the power to judge, making subsequent arguments on jurisdiction or substantive grounds inadmissible as they do not challenge the validity of the original enforcement order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 11259/22 proposto da: -) Agricola Tre Colli s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoRoberto Ficcardi; -ricorrente - contro -) Banca Popolare del Lazio s. coop. p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Giovannoni; -controricorrente - nonché -) Partigianoni Gina, Procedura Esecutiva Immobiliare RGE 548/17 Tribunale di Velletri; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale diVelletri 30 dicembre 2021 n. 2348; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. La Banca Popolare del Lazio (d ’ ora innanzi, “BPL”) è creditrice di Gina Partigianoni, la quale è proprietaria di tre fondi agricoli concessi in locazione alla società Azienda Agricola Tre Colli s.r.l. (d’ora innanzi, la “AATC”). Oggetto: inammissibilità 2. Persistendo l’inadempimento della debitrice, nel 2016 la BPL iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di Gina Partigianoni nelle forme del pignoramento presso terzi. Atal fine pignorò i crediti vantati da Gina Partigianoni nei confronti della AATC a titolo di canoni di locazione.
Il terzo pignorato rese dichiarazione negativa ed il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’accertamento incidentale prescritto dall’art. 549 c.p.c., con ordinanza 7.3.2018 accertò che la AATC era debitrice di Gina Partigianoni dell’importo di 70.000 euro annui “dal momento del pignoramento sino al persistere dei contratti di affitto”.
3. La AATC oppose ex art. 617 c.p.c. la suddetta ordinanza. Dedusse di avere domandato la risoluzione dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati con Gina Partigianoni a causa dell’inadempimento di questa. Tale inadempimento - secondo quanto parrebbe desumersi dal ricorso - consistettenell’avere concesso in locazione alla AATC fondi su cui esistevano coltivazioni realizzate in violazione di brevetti di terzi.
4. Con sentenza 30.12.2021 n. 2348 il Tribunale di Velletri dichiarò inammissibile la domanda. La motivazione della sentenzasi fonda sui seguenti passaggi: -) il Tribunale era incompetente ratione materiae a decidere dell’opposizione, devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria; -) l’opposizione era inammissibile perché con essa non si denunciava un vizio dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva accertato l’obbligo del terzo pignorato, ma si reiteravano le argomentazioni già proposte nel suddetto giudizio ex art. 549 c.p.c..
5. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione dalla AAT C con ricorso fondatosu due motivi ed illustrato da memoria . Ha resistito la BPL con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivialla camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 549 e 617 c.p.c.; col secondo l’omessa considerazione dell’avvenuta risoluzione dei contratti di affitto, fonti del credito oggetto dell’esecuzione mobiliare. 1.1. Ambedue i motivi sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione andasse proposta dinanzi alla sezione specializzata agraria e di conseguenza ha rilevato la propria incompetenza funzionale. Le ulteriori valutazioni contenute nella sentenza devono ritenersi tamquam non essent, in quanto,una volta declinata la propria competenza funzionale, quel giudice si era spogliato della potestas iudicandi, e null’altro poteva decidere (Sez. 3- , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905 - 01; Sez. 1- , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 - 01; Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019, Rv. 656074 -01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Agricola Tre Colli s.r.l. alla rifusione in favore di Banca Popolare del Lazio s. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della