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Decreto — n. 1239/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1239/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1239/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1536/2021 R.G. proposto da : PULETTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVESTRI CATERINA (SLVCRN66E71G491N) -ricorrente- contro PURPLE SPV SRL, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COACCIOLI ANTONIO (CCCNTN51S03I660L) -controricorrenti- nonchè contro BANCA ADRIATICA SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, PULETTI GIANCARLO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.258/2020 depositata il 12/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1239/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PULETTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVESTRI CATERINA (SLVCRN66E71G491N) -ricorrente- contro PURPLE SPV SRL, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COACCIOLI ANTONIO (CCCNTN51S03I660L) -controricorrenti- nonchè contro BANCA ADRIATICA SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, PULETTI GIANCARLO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.258/2020 depositata il 12/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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termine di pagamento anticipo spese tardivo controprestazione azione creditoria debito insoddisfatto pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1536/2021 R.G. proposto da : PULETTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO (TRNMRC72R30D862H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVESTRI CATERINA (SLVCRN66E71G491N) -ricorrente- contro PURPLE SPV SRL, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COACCIOLI ANTONIO (CCCNTN51S03I660L) -controricorrenti- nonchè contro BANCA ADRIATICA SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, PULETTI GIANCARLO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.258/2020 depositata il 12/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis