Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties involved were the Fontana family against the Ministry of Economy and Finance, with the lower court having previously ruled on April 2, 2019. The court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and ordered the appellants to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27961/2021 R.G. proposto da : FONTANA CLAUDIO, CERATO MARIA CRISTINA, FONTANA ALESSIO, elettivamente domiciliati in Avellino Via Carmine, 15, presso lo studio dell’avvocato PERILLO GERARDO (PRLGRD62T13F559U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.919/2021 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 2.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,il