Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Birardi Domenico, had not requested a decision on the proposal despite the lapse of time, while the respondent, Enel Energia Spa, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24372/2021 R.G. proposto da : BIRARDI DOMENICO, elettivamente domiciliato in MONOPOLI VIA RICASOLI 52 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MANZARI ANTONIO (MNZNTN74D01F376A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LAGOTETA GIUSEPPE (LGTGPP67P08F888N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ENEL ENERGIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4285/2021 depositata il 14/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in