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Decreto — n. 1201/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1201/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1201/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23633/2021 R.G. proposto da : SCALABRINI SILVIO, GILIOLI MARIA, elettivamente domiciliati in SCANDIANO VIA PILASTRELLO 5, presso lo studio dell’avvocato PAGLIANI GIUSEPPE (PGLGPP73L09H223Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA' GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCETTI CLAUDIO (VNCCLD66E27H223D) -controricorrente- nonchè contro EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO -SOC.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1201/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCALABRINI SILVIO, GILIOLI MARIA, elettivamente domiciliati in SCANDIANO VIA PILASTRELLO 5, presso lo studio dell’avvocato PAGLIANI GIUSEPPE (PGLGPP73L09H223Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA' GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCETTI CLAUDIO (VNCCLD66E27H223D) -controricorrente- nonchè contro EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO -SOC.

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione della sentenza opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali complessità della procedura rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23633/2021 R.G. proposto da : SCALABRINI SILVIO, GILIOLI MARIA, elettivamente domiciliati in SCANDIANO VIA PILASTRELLO 5, presso lo studio dell’avvocato PAGLIANI GIUSEPPE (PGLGPP73L09H223Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA' GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCETTI CLAUDIO (VNCCLD66E27H223D) -controricorrente- nonchè contro EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO -SOC.

COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBIERI GIORGIO (BRBGRG57H07H223I), BERTANI BRUNELLA (BRTBNL63B57H223U) -controricorrente- nonchè contro CREDITO COOPERATIVO REGGIANO, FONDO TEMPORANEO DEL CREDITO COOPERATIVO, GUBER BANCA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.279/2021 depositata il 15/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Così