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Decreto — n. 1200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 1200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Passerini, had not requested a decision on the settlement offer despite the deadline expiring, while the respondents, the Chiarandini family, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement proposal deadline extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24009/2021 R.G. proposto da : PASSERINI PIETRO, elettivamente domiciliato in Bologna Via Santo Stefano 3, presso lo studio dell’avvocato MALTONI ANDREA (MLTNDR68L14H199Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHIARANDINI MARIA MICHELA, CHIARANDINI MARCO, CHIARANDINI ANNA PIA, elettivamente domiciliati in FORLI' VIA G. REGNOLI, 107 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE LERMA ROMITA GIORGIO (DLRGRG54T05D704P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1421/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,