Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an agricultural company, challenged a lower court ruling against RFI, but remained silent after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9148/2021 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA CESARI MASSIMILIANO IMPRESA INDIVIDUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO (FNCGFR55M12H501Z) -ricorrente- contro RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO ROMA n.789/2021 depositata il 02/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom