Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Durante, Censori, and Host Italia, with the appellant arguing for a review of the lower court's ruling. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25135/2022 R.G. proposto da : DURANTE MAURIZIO, DURANTE MILENA, CENSORI SONIA, elettivamente domiciliati in Teramo C.so De Michetti, 80, presso lo studio dell’avvocato GALASSI EUGENIO (GLSGNE60P13D609D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro HOST ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N.02, presso lo studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE (GRLGPP70D01H224D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BCC DI CASTIGLIONE MESSER MARINO E PIANELLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.365/2022 depositata il 11/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,in favore della parte controricorrente,. Così deciso in Ro