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Ordinanza Interlocutoria — n. 1078/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joining two parallel appeals against the same appellate judgment under Article 335 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1078/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the request to keep two separate cassation appeals pending simultaneously, ordering their procedural union instead. Alberto Campegiani had filed distinct appeals against the same second-instance judgment regarding waterway maintenance liability, while the opposing consortium argued for separate treatment. The court ruled that established jurisprudence requires all challenges to a single appellate decision to be consolidated under Article 335 of the Civil Procedure Code to ensure judicial efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; When multiple cassation appeals challenge the same appellate judgment, they must be joined into a single proceeding regardless of separate filing dates.

Parole chiave

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procedural union cassation appeals same judgment Article 335 CPC judicial efficiency rimborso delle spese responsabilità per danni da acqua contributo per rimboschimento compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997
Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021
509592; Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez.
Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016
25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez.
Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015
11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv.
Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006
635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv.
Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001
592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv.
Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001
Sez. 2, n. 194 dell'11/01/1999
Sez. L, n. 5850 del 11/06/1998
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22607/2020R.G. proposto da Campegiani Alberto, rappresentato e difes o dall’ Avv. Damiano Mereta (p.e.c. indicata: damiano.mereta@oav.legalmail.it); –ricorrente – contro Consorzio Di Bonifica Litorale Nord, già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Riccardo Barberis (p.e.c. indicata: riccardobarberis@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Pollaiolo, n. 3; –controricorrente – e contro Oggetto Responsabilità civile – Danni al fondo agricolo da omessa manutenzione delle sponde di corso d’acqua (Fosso di Cancelliera) –Responsabilità dei Consorzi di bonifica –Presupposti -Fattispecie Consorzio Di Bonifica Litorale Nord, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare più altri, rappresentato e difeso dall'Avv.

Stefano Armati (p.e.c. indicata: stefano.armati@oav.legalmail.it), con domicilio eletto in Roma Via Franco Michelini Tocci, n. 50, presso lo studio dell’Avv. Marco Visconti; –controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 7225 /20 1 9 , pubblicata il 22 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Alberto Campegiani convenne in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Roma, il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; premesso di essere proprietario di un complesso agricolo aziendale ubicato in parte in Roma (foglio 1186, p.lla 370) e in parte in Albano Laziale (foglio 20, p.lle 120 e 13), composto da fondi confinanti con un corso d'acqua denominato Fosso di Cancelliera nei due versanti di Roma e di Albano Laziale rientranti ne i perimetr i di contribuenza, da un lato, del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e, dall’altro, de l Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; ciò premesso, dedusse l'inadempimento dei due consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nei rispettivi comprensori (quanto in particolare alla ripulitura degli argini e dell'alveo del Fosso di Cancelliera) e chiese, pertanto , dichiarar si legittima la sospensione del pagamento dei pretesi contributi consorziali, la condanna degli enti alla restituzione di quelli già versati e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale; instaurato il contraddittorio, assunta prova per testi ed espletata c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3640 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative alla debenza dei contributi consortili ed alla loro ripetizione e rigettò la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che il corso d'acqua non rientrasse in quelli individuati ai sensi degli artt. 31 e 34 della legge reg.Lazio n. 53 del 1998; con sentenza n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal Campegiani e lo ha condannato alle spese del grado; avverso tale sentenza il Campegiani propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui resiste il Consorzio Di Bonifica Litorale Nord con due controricorsi: il primo, qualeente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Pratica di Marepiù altri; con il secondo controricorso detto ente propone anche ricorso incidentale condizionato affidato ad unico mezzo; con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti in data 15 settembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie. considerato che: in data 28 gennaio 2023 parte ricorrente ha depositato «istanza di riunione» del presente procedimento quello iscritto al n. 27865/2022 R.G. relativo al ricorso per cassazione da essa proposto avverso la sentenza n. 2727/2022, pubblicata il 22/04/2022, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la medesima sentenza (n. 7225/2019, del 22 novembre 2019) qui impugnata con ricorso per cassazione; detta istanza deve essere accolta; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez.

U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n . 1085 del 26/01/2001 , Rv. 543477 ; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160 ; Sez. L, n. 5850 del l’ 11/06/1998 , Rv. 516392);

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della riunione, ai sensi dell’art.335 c.p.c., al presente ricorso diquello iscritto al n. 27865/2022 R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di c