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Decreto — n. 1064/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1064/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The applicant, Kheistar Srl, had filed an appeal against a second-instance judgment but remained silent after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings Civil Procedure Code failure to respond condono delle spese procedurali eccezioni processuali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7638/2020 R.G. proposto da : KHEMISTAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO (NTNMRA60P05H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUGGIOLI GIULIANO (GGGGLN60P28F952E) -ricorrente- contro ANDREOTTI IMPIANTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI, 112, presso lo studio dell’avvocato PEDULLA' LUIGI (PDLLGU61A21D976R) rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUINI ELENA (PSQLNE71M49D612R), GIUDICI VALERIA (GDCVLR79D59E507C), PONZANELLI GIULIO (PNZGLI53P25B832P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2987/2019 depositata il 11/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i