Italian Court dismisses appeal against insurance liability verdict, upholding appellate court's evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the heirs' appeal against the Second Instance Court's decision to reduce compensation for a fatal accident. The heirs argued the lower court improperly re-evaluated evidence regarding a vehicle collision, while the insurer maintained the accident was not proven. The court dismissed the appeal because the Second Instance Court correctly exercised its discretion to re-examine the entire evidentiary file without violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; The appellate court's decision to re-evaluate the entire evidentiary record is valid when supported by reasoned findings, and appeals alleging violation of this article must demonstrate a specific failure to cite evidence or an improper exercise of judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3689/2020 R.G. proposto da: VANACORE ANNA, SAGGESE FRANCESCO, SAGGESE DAVIDE, SAGGESE GELSOMINA, SAGGESE RACHELE, SAGGESE GRAZIA, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO RUBEN, MASSIMO NOVIELLO e ROBERTO COEN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo in ROMA in VICOLO DELL'ORO, 24 pec: -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall'avvocato ANNALISA SALLUSTIO e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEpec: -controricorrente- nonché contro MARRAZZO GELSOMINA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, SAGGESE GERARDO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5404/2019 depositata il 12/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Anna Vanacore, Francesco Saggese e Davide Saggese, i n qualità di eredi di Antonio Saggese, c onvennero in giudizio Assicurazioni Generali SpA davanti il Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare la convenuta, in qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto, Antonio Saggese, deceduto per i postumi di una rovinosa caduta dal proprio calesse a seguito di tamponamento da parte di una autovettura rimasta sconosciuta; nel contraddittorio con la convenuta e con altri eredi del Saggese, Rachele Saggese, Grazia Saggese, Gerardo Saggese e Gelsomina Marrazzo, il Tribunale adito, acquisito il fascicolo del procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Napoli, e sentiti dei testi, accolse le domande condannando Assicurazioni Generali SpA al pagamento di varie somme in favore dei congiunti del deceduto;
Generali Italia SpA, in qualità di conferitaria del ramo d’azienda assicurativo di Assicurazioni Generali SpA, propose appello; il contraddittorio, istituitosi con gli eredi Saggese, fu integrato con la notifica del gravame nei confronti di Assicurazioni Generali SpA; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 12/11/2019, previa rivalutazione dell’intero compendio probatorio, ha accolto l’appello rigettando le domande risarcitorie proposte in primo grado, ritenendo non provata la circostanza che il calesse, su cui viaggiava Antonio Saggese, fosse stato urtato da un’autovettura; avverso la sentenza, che ha condannato i soccombenti a rifondere alla compagnia di assicurazioni le spese del doppio grado del giudizio, Anna Vanacore, Francesco Saggese, Davide Saggese, Gelsomina Saggese, Rachele Saggese, Grazia Saggese hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito Generali Italia SpA con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 331 e 156 c.p.c. nullità del procedimento e della sentenza. Assenza di notifica dell’impugnazione o comunque dell’atto di citazione in appello per la chiamata in causa di terzi, al litisconsorte necessario Assicurazioni Generali Italia SpA nel termine indicato dalla Corte d’Appello. Mancata costituzione in giudizio di Assicurazioni Generali SpA e mancata sanatoria della nullità della relativa vocatio in ius, improcedibilità dell’appello e nullità della sentenza- i ricorrenti assumono quanto segue.
Essendo il giudizio stato promosso nei confronti di Assicurazioni Generali SpA e proseguito nei confronti della medesima, senza dar conto dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda a Generali Italia SpA, a seguito di proposizione dell’appello da parte della cessionaria, la Corte d’Appello, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, non ha poi rilevato che l’integrazione era stata disposta non nei confronti del procuratore costituito in primo grado ma direttamente alla parte; la Corte d’Appello, ritenendo che il procuratore costituito in primo grado per la cedente fosse il medesimo costituitosi in appello per la cessionaria, ha ritenuto che l’atto avesse raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ed ha dichiarato la contumacia della cedente; ad avviso dei ricorrenti la Corte d’Appello non avrebbe potuto ritenere che l’atto avesse raggiunto il suo scopo, potendo ciò ritenersi solo nel caso in cui la cedente si fosse costituita in giudizio, essendo invece la stessa rimasta contumace; il motivo è infondato.
A prescindere dalla circostanza che fosse stato raggiunto lo scopo, il che si può condividere, ed al di là del fatto che la notifica fatta ad Assicurazioni Generali SpA personalmente anziché al suo difensore di primo grado, possa essere stata effettuata ad arte, dato che il difensore ottemperante all’ordine di notifica era lo stesso, è assorbente la circostanza che i ricorrenti non sono legittimati a dolersi della ipotetica nullità della notificazione; in base alla giurisprudenza di questa Corte “La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata” (Cass., 3, n. 1744 del 19/5/1969;
Cass., 3, n. 20637 del 22/9/2006; Cass., 3, n. 10516 del 7/5/2009: Cass., 3, n. 28464 del 19/12/2013; Cass., 3, n. 27607 del 29/10/2019); con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Omessa indicazione nell’atto di appello dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. Mancata indicazione dei punti della sentenza di primo grado di cui l’appellante chiedeva la modifica e mancata indicazione di tali modifiche. Nullità dell’atto di appello improcedibilità dell’appello e nullità della sentenza; i ricorrenti lamentano che l’atto di appello fosse privo di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata, sicch é il medesimo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per contrasto con gli artt. 342 e ss. c.p.c. il motivo viola l’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che non riproduce il contenuto dell’appello e nemmeno –ma lo si precisa aggiuntivamente - indica se e dove esso sarebbe esaminabile in questa sede, peraltro nemmeno dichiarando di voler fare riferimento al la sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice (come ammette Cass., Sez.
Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, tale indicazione, necessaria per il rispetto dell’art. 366 n. 6 citato; ex multis, in senso conforme, Cass., L, n. 195 dell’11/1/2016; Cass., 6-3 n. 11599 del 3/5/2019; Cass., 3, n. 11805 del 5/5/2021); con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c.,cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli- i ricorrenti lamentano che la Corte del gravame, procedendo ad una rivalutazione dell’intero compendio probatorio, ha, in sostanza, travisato la prova negando che vi fossero elementi minimi per ritenere provata la collisione tra il calesse ed un’autovettura rimasta ignota; il motivo nuovamente impinge in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché omette di riprodurre direttamente od almeno indirettamente il contenuto degli atti sui quali si fonda e di localizzarli in questo giudizio di legittimità e comunque, lungi dall’illustrare la violazione o la falsa applicazione delle norme evocate, sollecita una rivalutazione delle emergenze fattuali.
Inoltre,la violazione dell’art. 116 c.p.c.non è dedotta secondo i canoni indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi prima, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto,da Cass., Se z . Un., n. 16598 del 2916 e, quindi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; dalle su esposte considera zioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6000 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore import