Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, representing two companies, argued against the lower court's judgment but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of definition, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29631/2021 R.G. proposto da : GIARRUSSO ROSOLINO, "GESTIONE ENERGIE INTEGRATE S.R.L.", elettivamente domiciliati in PALERMO VIA C GOLDONI 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFADALE ALBERTO (RFFLRT63E15B430P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ACCETTA GIOVANNI BONAVENTURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 84, presso lo studio dell’avvocato LACOMBA ALESSANDRO (LCMLSN63C14G702R) rappresentato e difeso dall'avvocato DI SALVO ROSARIO (DSLRSR62R06A546R) -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALL.TO CIM DI ACCETTA GIOVANNI BONAVENTURA S.N.C.
E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, elettivamente domiciliato in Brolo Via Dante Alighieri N.3, presso lo studio dell’avvocato BONFIGLIO NATALE (BNFNTL68B08F206B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATO FABRIZIO (DNTFRZ80D08F158Q) -controricorrente- nonchè contro CURATELA DEL FALLIMENTO CIM DI ACCETTA GIOVANNI BONAVENTURA C SNC, CIM DI ACCETTA GIOVANNI BONAVENTURA C. SNC -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.546/2021 depositata il 13/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascunaparte controricorrente.Così dec