Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in the electricity service contract dispute extinguished. The appellant, Rotella Annamaria, failed to request a ruling on the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16036/2021 R.G. proposto da : ROTELLA ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in Catanzaro Corso Mazzini 164, presso lo studio dell’avvocato DI LIETO FRANCESCO (DLTFNC66H12C352S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in catanzaro pugliese 29, presso lo studio dell’avvocato COREA EMILIO (CROMLE74R18C352R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.456/2021 depositata il 01/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R