Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between a banking union and the City of Naples regarding a debt collection matter. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6000/2021 R.G. proposto da : UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA, 50, presso lo studio dell’avvocato MELCHIORRI ALESSIA (MLCLSS74B47H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato ZEROLI ANDREA (ZRLNDR66T30B300Z) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LEDRO 9, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato ALLEGRETTI DE LISTA GIAN PIERO (LLGGPR56C03F839F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2722/2020 depositata il 22/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom