Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the procedural timeline, but the court found no objection raised by the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1138/2021 R.G. proposto da : COGNINI FABIO, ELEUTERI FERNANDA, COGNIGNI SILVIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso lo studio dell’avvocato MANGANARO PAOLA (MNGPLA68E58I726H) rappresentati e difesi dall'avvocato VILLANACCI GERARDO (VLLGRD58C02A509D) -ricorrente- contro ELEUTERI ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SAITTA PAOLO (STTPLA44P13H501E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.522/2020 depositata il 26/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,i