Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 895/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to insufficient facts on the correct legal remedy for auction commission disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 895/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment lacked sufficient facts to determine whether the contested order was a simple execution of a prior sale order or an independent act requiring a different legal remedy. The appellant, Parmalat S.p.A., argued that the auction commission determination should be challenged under Article 617 of the Civil Procedure Code, while the opposing parties contended it fell under Article 170 of the Presidential Decree n. 115/2002. The court ruled that without clarifying the nature of the contested act, the specific legal remedy applicable to the dispute could not be properly examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115: When a lower court judgment fails to specify whether a contested act is a mere execution of a prior order or an independent act, the appeal is inadmissible for lack of sufficient facts to determine the correct legal remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
auction commission dispute legal remedy qualification insufficient facts ruling Civil Procedure Code Presidential Decree 115/2002 inadmissible appeal judicial execution procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della r.g.
Art. 170 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Raffaele Rossi determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, questioni da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115; ricorre per cassazione Parmalat S.p.A., affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, IS.VE.GI.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
7025; Cass.13/11/2018, n.
art. 617 cod. proc. civ
propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della r.g.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2022R.G. proposto da PARMALAT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 31, presso lo studio dell’Avv. Francesco Astone, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro PANDOLFINI CASA D’ASTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’ Avv.

Gianluigi Cecchi Aglietti e dall’Avv. Adele D’Elia –controricorrente – nonché contro IS.VE.GI. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15, presso lo OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 11590/2022 Cons. est. Raffaele Rossi studio dell’Avv. Laura Laurenti Di Pietropaolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Boni –controricorrente – nonché contro CHIESI ANITA, TANZI STEFANO, TANZI LAURA, TANZI FRANCESCA, NELLA QUALITÀDI EREDI DI TANZI CALISTO –intimati – Avverso la sentenza n. 234/2022del TRIBUNALE DI PARMA , depositata il giorno 16febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che nella procedura di espropriazione mobiliare promossa innanzi il Tribunale di Parma da Parmalat S.p.A. in danno di Calisto Tanzi, il giudice dell’esecuzione nominò custode e commissionario per la vendita dei beni mobili staggiti (quadri e altre opere d’arte) la IS.VE.GI. s.r.l. (Istituto vendite giudiziarie operante presso tale Tribunale) ed ausiliario del commissionario la Pandolfini Casa d’Aste s.r.l.; espletata la vendita, con provvedimento del 31 gennaio 2020, il medesimo giudice dell’esecuzione autorizzò il commissionario IVG a trattenere dalla somma ricavata a titolo di compenso l’importo del 9%, precisando che «tale compenso include anche il compenso dovuto alla Casa d’Aste Pandolfini per l’attività concretamente espletata in ausilio del Commissionario per la vendita ed è al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti dei veni venduti, che non rientrano tra i costi a carico della procedura»; avverso tale provvedimento Parmalat S.p.A. propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della r.g. n. 11590/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, questioni da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115; ricorre per cassazione Parmalat S.p.A., affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, IS.VE.GI. s.r.l. e Pandolfini Casa d’Aste s.r.l., mentre non svolgono difese in sede di legittimità Anita Chiesi, Laura, Francesca e Stefano Tanzi, eredi di Calisto Tanzi, deceduto lite pendente; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato in diritto con il primo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, parte ricorrente sostiene la legittima esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi: assume di aver contestato l’estensione del potere del giudice della esecuzione con riferimento alla parte del provvedimento opposto in cui si autorizzava l’ausiliario a trattenere per sé, oltre ai compensi, le commissioni percepite dagli aggiudicatari dei beni; con il secondo motivo, lamentando la violazione di una serie di norme (artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109), parte ricorrente assume che, in ragione del carattere imperativo e dellanatura di ordine pubblico delle disposizioni in tema di compensi dell’I.V.G. e dei suoi ausiliari, gli importi «da chiunque e a qualsiasi titolo» percepiti dall’I.V.G. ulteriori rispetto ai compensi ex lege previsti costituiscono ricavato della vendita, da destinare alla soddisfazione dei creditori agenti in via esecutiva; il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; r.g. n. 11590/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836;

Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, il ricorso in vaglio, pur riportando integralmente il tenore del provvedimento oggetto di opposizione, omette di trascrivere o riprodurre - quantomeno nei tratti essenziali o nei passaggi r.g. n. 11590/2022 Cons. est. Raffaele Rossi d’interesse ai fini della lite - il contenuto d ell’ordinanza di vendita : e trattasi di lacuna espositiva dirimente; aquanto (non meglio precisato) disposto dall’ ordinanza di vendita , infatti, il provvedimento opposto àncora (o comunque riferisce ) l a determinazione del compenso poi contestato («visto quanto disposto con ordinanza dell’1.11.2018 […] tale compenso include come da ordinanza anche il compenso dovuto alla Casa d’Aste Pandolfini»); alle statuizioni della medesima ordinanza, rectius alla correlazione tra essa ed il decreto opposto, la gravata sentenza opera poi decisivo richiamoai fini della qualificazione del secondo come provvedimento di liquidazione del compenso, suscettibile (ad avviso del giudice di merito) di impugnazione con il rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; dalla lettura del ricorso di adizione di questa Corte, unico atto rilevante a tal fine,il contenuto di siffatta ordinanza di vendita rimane tuttavia del tutto oscuro: ed invece la conoscenza di esso si profila del tutto indispensabile, onde acclarare se il decreto opposto integrasse - come sembra suggerire il suo tenore letterale – mera e sempl ice attuazione di una statuizione sulla quantificazione del compenso già compiutamente dettata con l’ordinanza di vendita (risultando, in tale evenienza, allora solo quest’ultimo l’atto da impugnare con il rimedio exart 617 cod. proc. civ.), oppure fosse munito di propria ed autonoma portata precettiva, come tale passibile di reazione con il rimedio oppositivo più congruo in relazione alle contestazioni addotte; la evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso (e preliminarmente, alla controversa correttezza del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. adoperato dal qui ricorrente), dei quali, pertanto, preclude la disamina nel merito; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 11590/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Parmalat S.p.A., alla refusione in favore delle parti controricorrenti, Pandolfini Casa d’Aste s.r.l. e IS.VE.GI. s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna controricorrente, in euro 13.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu