Cassation appeal dismissed for lack of notification to co-insured insurers, requiring integration of contradictory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the integration of contradictory proceedings because the appellant failed to notify the appeal judgment to several co-insured insurers. The lower court had partially upheld the first-instance judgment by awarding damages to the claimant while adjusting litigation costs, but the appeal was lodged only by Chubb European Group SE. The court ruled that the decision could not take effect until the remaining insurers were formally notified to protect their legal interests. Consequently, the case was remanded to the lower court to ensure all interested parties participate in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: A cassation appeal cannot be processed until the judgment is notified to all co-litigants and interested parties; failure to notify requires the integration of contradictory proceedings at the appellant's expense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23373/2021R.G. proposto da CHUBB EUROPEAN GROUP SE, già CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giosué Borsi, presso lo studio dell’Avv. Federica Scafarelli, dalla quale, unitamente all’Avv. Filippo Schiavon, è rappresentato e difeso –ricorrente – e da CHUBB EUROPEAN GROUP SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, GIÀCHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè Borsi, presso lo studio dell’Avv.
Federica Scafarelli, dalla quale, unitamente all’Avv. Filippo Schiavon, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro COASSICURAZIONE r.g. n. 23373/2021 Cons. est. Raffaele Rossi DE FEO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. Paola Benzoni, dalla quale, unitamente all’Avv. Francesco Santangelo ed all’Avv. Marco Lo Magno, è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 138/2021della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il giorno 9 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Rilevato che Alberto De Feo convenne in giudizio Pantaenius GMBH Co KG, ACE European Group Limited (in corso di causa divenuta Chubb European Group Limited), ACE European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia (in corso di causa divenuta Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia), Allianz Global Corporate Spacialty AG, Zurich Insurance PLC, Hanse Marine Versicherungs Aktiengesells (così nell’intestata sentenza di appello) o AG, AIG Europe Limited, KRAVAG – Logistic Versicherungs Aktiengesellschaft ed Helvetia International Versicherungs Aktiengesellschaft, domandandone la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato «Pantaenius Assurance Yachts» stipulato con Pantae n ius GMBH, con rischio assunto in differenti quote dalle varie assicuratrici; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di Pantaenius GMBH (poiché mero broker assicurativo, privo di assunzione di rischio) e di ACE European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di ACE European Group Limited per le polizze stipulate in regime di libera r.g. n. 23373/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi prestazione di servizi), compensando le spese tra queste due parti e l’attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coassicurazione, della complessiva somma di euro 385.313,91 in favore dell’attore, per la causale dedotta; l’appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato circail merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla decisione in epigrafe indicata la quale ha, sul punto, disposto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato AIG Europe Limited, Allianz Global Corporate Spacialty AG, Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, Chubb European Group Limited, Hanse Marine Versicherungs AG, Helvetia International, KRAVAG – Logistic Versicherungs AG, Pantaenius GMBH e Zurich Insurance PLC alla refusione dei residui quattro quinti in favore di Alberto De Feo; ricorrono per cassazione, con unitario atto, Chubb European Group SE (già Chubb European Group Limited) e Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia (già Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia), articolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione di legittimità; resiste, con controricorso, Alberto De Feo; le parti hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che il ricorso per cassazione non risulta notificato a AIG Europe Limited, Allianz Global Corporate Spacialty AG, Hanse Marine Versicherungs AG, Helvetia International, KRAVAG – Logistic Versicherungs AG , Pantaenius GMBH e Zurich Insurance PLC, litisconsorti nel giudizio di r.g. n. 23373/2021 Cons. est. Raffaele Rossi appello, ed interessati all’esito della lite, siccome titolari di situazioni giuridiche potenzialmente incise dalla decisione della presente controversia in sede di legittimità; occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di detti soggetti, a cura e onere della parte più diligente, nei termini indicati in dispositivo; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AIG Europe Limited, Allianz Global Corporate Spacialty AG, Hanse Marine Versicherungs AG, Helvetia International, KRAVAG – Logistic Versicherungs AG, Pantaenius GMBH e Zurich Insurance PLC, a cura e onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deci