Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The parties had previously engaged in litigation regarding a civil matter, but the procedural clock expired without a formal request for judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant civil procedure code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9746/2022 R.G. proposto da : DASSISTI GIOVANNI ROSARIO, DASSISTI NUNZIA ASSUNTA CATERINA, elettivamente domiciliati in VARESE Piazza della Repubblica, presso lo studio dell’avvocato DOMANICO MAURIZIO (DMNMRZ66P14G698L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DASSISTI SELENE, DASSISTI SELENE, CIAVARELLA PIETRO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da CIAVARELLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato LA PISCOPIA BENIAMINO (LPSBMN68L10I158U) rappresentato e difeso dall'avvocato CIAVARELLA VITTORIA (CVRVTR75B50D643N) -ricorrente incidentale- contro DASSISTI SELENE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1775/2021 depositata il 13/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono compensarsi tra le parti ricorrenti, in via principale e incidentale, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Dichiara la compensazione fra le parti ricorrenti, in via principale e incidentale, delle spese del procedimento. Così d