Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Immobiliare Lombarda Srl, did not request a decision on the settlement offer, whereas the opposing parties sought dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7363/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE LOMBARDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D'ITALIA, 19, presso lo studio dell’avvocato SANTESE BARBARA (SNTBBR67L57H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICCARELLI LUCA (CCCLCU64S02C816R) -ricorrente- contro ZOPPETTI DAVIDE, SESTA MICHELE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato DEL MONTE GIANFRANCO (DLMGFR50R18E648Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SESTA MICHELE, BARUELLI ANDREA SPA SEMPLIFICATA, ZOPPETTI DAVIDE, BARUELLI ANDREA ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3578/2021 depositata il 13/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso