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Decreto — n. 882/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.

Numero d'incarto Decreto — n. 882/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. ACEA SPA, the appellant, remained silent for forty days after the proposal was communicated, while the appellee, a dairy cooperative, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the appellee.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation settlement proposal forty day period civil procedure code mancato anticipo delle spese rimborso delle spese accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17820/2021 R.G. proposto da : ACEA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO LUCIO (NCSLCU68P04C933I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE (CPRNNM51A20H501H) -ricorrente- contro COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI LATTE AURELIA SOC. COOP. AGRICOLA A RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACINTO CARINI 32, presso lo studio dell’avvocato COPPACCHIOLI CLAUDIO (CPPCLD66P27H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6705/2020 depositata il 28/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma