Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by attorney Edgardo Gimigliano, did not act after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15326/2021 R.G. proposto da : CHIOCCARIELLO KATHLEEN JONES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIMIGLIANO EDOARDO (GMGDRD73H22A509E) -ricorrente- contro STORTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PATERNOPOLI CARMINE MODESTINO 154, presso lo studio dell’avvocato ROSATO ISAIA (RSTSIA54L23G370Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CHIOCCARIELLO GINO, elettivamente domiciliato in PATERNOPOLI CARMINE MODESTINO 154, presso lo studio dell’avvocato ROSATO ISAIA (RSTSIA54L23G370Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CHIOCCARIELLO GINO, STORTI ALESSANDRO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1257/2021 depositata il 31/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così