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Decreto — n. 877/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 877/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 877/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12115/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO BIASE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIONA ADRIANO (SCHDRN39E16Z315M), SCHIONA LUCIO (SCHLCU70H18G482T) -controricorrente- nonchè contro GAS POWER ITALIA RETAIL S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO CLARA (VNTCLR74R50G288D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.588/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 877/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CONDOMINIO BIASE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIONA ADRIANO (SCHDRN39E16Z315M), SCHIONA LUCIO (SCHLCU70H18G482T) -controricorrente- nonchè contro GAS POWER ITALIA RETAIL S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO CLARA (VNTCLR74R50G288D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.588/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese notifica tardiva dei difetti corretta notificazione canoni non corrisposti tempestività tributaria opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12115/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO BIASE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIONA ADRIANO (SCHDRN39E16Z315M), SCHIONA LUCIO (SCHLCU70H18G482T) -controricorrente- nonchè contro GAS POWER ITALIA RETAIL S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO CLARA (VNTCLR74R50G288D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.588/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso