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Ordinanza — n. 818/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution opposition regarding preparatory acts lacking legal prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 818/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's decision rejecting the debtor's opposition to execution acts. The debtor argued that the execution judge's order to draft a release order was a substantive act requiring opposition, but the court found it merely preparatory. The court ruled that only acts with immediate legal prejudice can trigger an opposition under Article 617 of the Civil Procedure Code, and since the draft order had no binding effect, the opposition was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; The opposition to execution acts is inadmissible when the challenged act is merely preparatory and lacks immediate legal prejudice to the opposing party.

Parole chiave

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opposition to execution acts preparatory acts legal prejudice Article 617 Civil Procedure Code quashing without remittal esecuzione dello sfratto espropriazione materiale sfratto del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la sentenza gravata statuito sulla legittimità dell’ordine di liberazione, provvedimento diverso da quello opposto ex art. 617 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 111 cod. proc. civ
art. 617 cod. proc. civ
violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la sentenza gravata statuito sulla legittimità dell’ordine di liberazione, provvedimento diverso da quello opposto ex art. 617 cod. proc. civ.
artt. 560 cod. proc. civ
violazione del principio del contraddittorio (segnatamente, degli artt. 560 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14282 del 2022
Cass. 26/07/2023, n. 22724
Sulla scorta di questi princìpi (peraltro già ribaditi dal giudice della nomofilachia: Cass. 26/07/2023, n. 22724; Cass.24/04/2023, n.
Cass. 24/04/2023, n. 10898
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4740/2022R.G. proposto da MASTELLONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 8, scala C, interno 8, presso lo studio dell’Avv. Sergio Falcone, rappresentato e difeso dall’Avv. Teodoro Anastasio –ricorrente – contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. E, PER ESSA, IQERA ITALIA S.P.A. (GIA’ SISTEMIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Priscilla n. 4, interno 8, presso lo studio dell’Avv. Massimo Bevere, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro MAUI SPV S.R.L.

E, PER ESSA, BAYVIEW ITALIA 106 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliataper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVIr.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Calabresi –interventore volontario – nonché contro GOLSTAR S.R.L. MANIFATTURE DEL NORD S.R.L. IMAX S.R.L. MARINA RINALDI S.R.L. MARELLA S.R.L. –intimati – Avverso la sentenza n. 1698 /202 1 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, depositata il giorno 4 agosto 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa in danno di Maurizio Mastellone dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con l’intervento di plurimi altri creditori (Goldstar s.r.l., Manifatture del Nord s.r.l., Imax s.r.l., Marina Rinaldi s.r.l., Marella s.r.l.), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 26 giugno 2019, sul rilievo dell’ostacolo frapposto dal debitore al diritto di visita dei potenziali acquirenti, dispose che il custode giudiziario depositasse bozza di ordine di liberazione dell’immobile staggito.

2. Avverso detto provvedimento il debitore esecutato dispiegò opposizione agli atti esecutivi la quale, svolto il giudizio secondo la scansione bifasica connotante le controversie oppositive incidentali all’esecuzione iniziata, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe.

3. Ricorre per cassazione Maurizio Mastellone, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il tramite della sua mandataria con rappresentanza, Iqera r.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Italia S.p.A.; non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe puntualmente menzionate.

4. Formula intervento volontario in lite la Maui SPV s.r.l., per il tramite della procuratrice speciale Bayview Italia 106 S.p.A., dichiaratasi cessionaria del credito dalla Banca Nazionale del Lavoro.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivatecon cui chiede dichiararsi il rigetto del ricorso.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

7. All’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe,il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da Maui SPV s.r.l., per il tramite della procuratrice speciale Bayview Italia 106 S.p.A., nella qualità di cessionaria del credito da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (parte già controricorrente nel presente grado) in forza di negozio intercorso in pendenza del giudizio per cassazione(stipulato, per la precisione, nel giugno 2022).

Per consolidato indirizzo di nomofilachia, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, sicché il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. è facultato a spiegare ad intervenire nel giudizio di legittimità soltanto ove in esso non vi sia stata precedente costituzione del dante causa oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (così, tra le tante, Cass. 02/10/2023, n. 27822;

Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass. 04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; Cass.27/12/2018, n. 33444; Cass. 06/10/2017, n. 23439).

2. Con le doglianze articolate, parte ricorrente denuncia: r.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2.1. violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la sentenza gravata statuito sulla legittimità dell’ordine di liberazione, provvedimento diverso da quello opposto ex art. 617 cod. proc. civ. (primo motivo); 2.2. violazione del principio del contraddittorio (segnatamente, degli artt. 560 cod. proc. civ. e 171 disp. att. cod. proc. civ.), per aver il giudice dell’esecuzione disposto la liberazione dell’immobile senza la previa audizione del debitore (secondo motivo); 2.3. l’illegittimità del provvedimento opposto per difetto di «valida e documentata motivazione» (terzo motivo); 2.4.la mancata revoca, nella sentenza impugnata, della condanna per responsabilità processuale aggravata irrogata all’esecutato con l’ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio di opposizione, pur in difetto dei presupposti exart. 96 cod. proc. civ. (quarto motivo).

3. In memoria illustrativa, parte ricorrente invoca declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta emissione, lite pendente, di un nuovo ordine di liberazione, con l’effetto di implicita revoca di quello prima adottato a «seguito del procedimento iniziato con il provvedimento» oggetto dell’opposizione in esame. 3.1. La richiesta non può trovare accoglimento: rispetto ad essa preliminare e, ad un tempo, dirimente si profila il rilievo della originaria improponibilità della opposizione agli atti esecutivi, siccome avente ad oggetto un provvedimento non suscettibiledi essere impugnato con il rimedio previsto dall’art. 617 del codice di rito.

4. Ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e per le ragioni in appresso esplicitate va pronunciata cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenzaperché l’azione non poteva essere proposta. 4.1. Il perimetro oggettivo dell’opposizione agli atti esecutivi è stato ribadito, con ampia e diffusa argomentazione, da un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 05/05/2022, n. 14282). r.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Con tale pronuncia (ricognitiva degli approdi raggiunti in materia ed alla quale in questa sede si intende dare continuità, operando ad essa integrale relatio anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte ha circoscritto l’oggetto della opposizione di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. unicamente agli atti esecutivi, ovvero, più precisamente: da un lato, gli atti di parte di promozione dell’esecuzione forzata; dall’altro, i provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione (per i quali non sia ex lege previsto altro e specifico rimedio) che attuano l’instaurazione, la prosecuzione o la definizione del rapporto processuale, attraverso i quali, cioè,si concreta l ’ esercizio dell ’ azione esecutiva .

Così tracciato l’àmbito di operatività, questa Corte ha escluso l’esperibilità della opposizione in parola avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione aventi finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, meglio definibili come «atti preparatori», in quanto privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un’astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti, soltanto questi ultimi essendopassibili di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori pregressi.

Sotto il profilo delle condizioni legittimanti l’impugnativa, si è altresì puntualizzato che «il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti[…] in definitiva, può costituire oggetto di r.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti» (così, testualmente, la citata Cass. n. 14282 del 2022). 4.2.

Sulla scorta di questi princìpi (peraltro già ribaditi dal giudice della nomofilachia: Cass. 26/07/2023, n. 22724; Cass.24/04/2023, n. 10898), deve essere in radice negata la praticabilità del mezzo regolato dall’art. 617 cod. proc. civ.. Il decreto opposto -con cui il giudice dell’esecuzione richiedeva al proprio ausiliario, custode giudiziario, la predisposizione di una bozza di ordine di liberazione - aveva chiara natura di atto preparatorio, finalizzato cioè all’adozione di un ulteriore provvedimento, senza alcun contenuto precettivo e senza incidenza sull’ulteriore dipanarsi della procedura espropriativa, rimanendo fermo ed impregiudicato il potere giudiziale di emettere l’ordine di liberazione: unicamente quest’ultimo, ove adottato, era in thesi idoneo ad arrecare pregiudizio alla posizione del debitore esecutato, legittimando pertanto la reazione con il mezzo della opposizione agli atti esecutivi.

L’opposizione in questione non poteva dunque essere proposta: e la sentenza impugnata (che dell’opposizione ha vagliato la fondatezza nel merito) va cassata senza rinvio, con travolgimento di ogni statuizione adottata nel corso della controversia oppositiva, ivi inclusa la condanna per responsabilità processuale aggravata. Restaassorbita la disamina delle censure sollevate dal ricorrente.

5. Il regolamento delle spese dell’intero giudizio tra le parti originarie segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in dispositivo in maniera partitamente distinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità. r.g. n. 04740/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P. Q. M. Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna Maurizio Mastellone alla refusione in favore di Goldstar s.r.l. delle spese processuali afferenti l’unico grado del giudizio di merito, liquidate in euro 5.534 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna Maurizio Mastellone alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., liquidate: per l’unico grado del giudizio di merito, in euro 5.534 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro6.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie