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Decreto — n. 784/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 784/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 784/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8344/2023 R.G. proposto da : VALENTIN HOUSE EUROPE S.R.L., elettivamente domiciliata in SORESINA VIA PONCHIELLI 5, presso lo studio dell’avvocato LANDI LUCA (LNDLCU75P30I849L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARUCCO GIOVAN BATTISTA (MRCGNB69M29B885R) -ricorrente- contro CASSA PADANA - BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliatain BRESCIA VIA XX SETTEMBRE 8, presso lo studio dell’avvocato BETTONI GIACOMO (BTTGCM43D28H330K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BETTONI ANITA (BTTNTA71B43B157I) -controricorrente- nonchè contro PRANDI FRANCESCO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.178/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 784/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VALENTIN HOUSE EUROPE S.R.L., elettivamente domiciliata in SORESINA VIA PONCHIELLI 5, presso lo studio dell’avvocato LANDI LUCA (LNDLCU75P30I849L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARUCCO GIOVAN BATTISTA (MRCGNB69M29B885R) -ricorrente- contro CASSA PADANA - BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliatain BRESCIA VIA XX SETTEMBRE 8, presso lo studio dell’avvocato BETTONI GIACOMO (BTTGCM43D28H330K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BETTONI ANITA (BTTNTA71B43B157I) -controricorrente- nonchè contro PRANDI FRANCESCO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.178/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore anticipo delle spese spese inutili fine del processo osservanza delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8344/2023 R.G. proposto da : VALENTIN HOUSE EUROPE S.R.L., elettivamente domiciliata in SORESINA VIA PONCHIELLI 5, presso lo studio dell’avvocato LANDI LUCA (LNDLCU75P30I849L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARUCCO GIOVAN BATTISTA (MRCGNB69M29B885R) -ricorrente- contro CASSA PADANA - BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliatain BRESCIA VIA XX SETTEMBRE 8, presso lo studio dell’avvocato BETTONI GIACOMO (BTTGCM43D28H330K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BETTONI ANITA (BTTNTA71B43B157I) -controricorrente- nonchè contro PRANDI FRANCESCO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.178/2023 depositata il 30/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci