Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Bertini di Giuseppe Musci SNC, did not request a decision despite the proposal being communicated, while the respondent, Bipiemme Vita S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13953/2022 R.G. proposto da : BERTINI DI GIUSEPPE MUSCI SNC, in persona del rappresentante indicato in ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCI LUCIA (MSCLCU59T54L328K) -ricorrente- contro BIPIEMME VITA S.P.A., in persona del rappresentante indicato in controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO N. 4, presso lo studio dell’avvocato FORTE LUCILLA (FRTLLL64M67L725R), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIMPANO VINCENZO (TMPVCN70T09C352J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n.1105/2022 depositata il 31/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03