Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Gatterelli, failed to request a decision on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following notification. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11768/2021 R.G. proposto da : GATTERELLI ROBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MINI NICOLA (MNINCL62H23I726I) -ricorrente- contro CIATTI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI GIUSEPPE (GLTGPP61E15Z114I), rappresentat a e difes a dagli avvocati GORACCI LUCA (GRCLCU63E24H185J), FAVILLI FEDERICO (FVLFRC61E05I726D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.1944/2020 depositata il 15/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 03/0