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Ordinanza — n. 641/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding contract interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 641/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific grounds regarding the contract's validity in the appellate proceedings. The appellant argued that the lower courts incorrectly interpreted the release of the property as insufficient performance, but the court noted this issue was already examined in the first instance. Consequently, the request for a new factual evaluation was rejected as it exceeded the scope of the court of appeal's authority.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically restate a legal issue already examined by the court of appeal, as the qualification of facts remains the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal contract interpretation court of appeal specific grounds factual findings controprestazione promessa di pagamento diritti e obblighi precontrattuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1362 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29111/2017
Cass. 3115/2021
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 18919/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding contract rescission due to third-party bank failure causing resolution condition. The court upholds the lower court's finding that the buyer must return the deposit. The court rejects the argument that the buyer's attempt to secure a loan from another bank was irrelevant. The decision confirms that a third party's inability to fulfill a condition can trigger contract resolution. The court rules that the buyer must return the deposit and pay interest. The court emphasizes that the buyer's subsequent actions do not negate the initial resolution. The court maintains that the contract was effectively terminated by the bank's failure. The court orders the appellant to pay the respondent's legal costs. The court affirms the principle that third-party events can resolve contracts. The court concludes that the lower court's reasoning was legally sound. The court dismisses the appeal without further analysis of the facts.
Ordinanza — n. 4540/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of proof and failure to distinguish facts between first instance and appeal court.
Decreto — n. 18112/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Ordinanza — n. 8978/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding non-reviewability of partial litigation cost compensation ratios.
Ordinanza — n. 3983/2024 — snciv
Cassation court rejects transfer of indivisible property shares under Art. 2932 Civil Code due to missing co-owner consent.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25118/2021 R.G. proposto da : CARNIEL ADELAIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO (TRNFBA81E29H501Y) rappresentato e difeso dagli avvocati GORI FEDERICO (GROFRC67H13G479S), TORRIANI MARIA ISABELLA (-) -ricorrente- contro MARROCCO ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI GIANALBERTO (FRRGLB50A26H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALZETTA MARZIA (CLZMRZ78L50H501J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1493/2021 depositata il25/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Anna Maria Marrocco aveva una serie di controversie giudiziarie con gli eredi Carniel per la vendita di un immobile ed il pagamento del prezzo, fino a che le parti sono giunte ad una transazione con la quale i Carniel si sono obbligati a corrispondere una certa somma, a seguito della quale la Marrocco avrebbe rilasciato loro l’immobile: la transazione è stata sottoscritta solo dai difensori e non dalle parti personalmente. 2.-Poiché non v’è stato adempimento, ossia pagamento della somma da parte dei Carniel, la Marrocco ha ottenuto decreto ingiuntivo sulla base della suddetta transazione, a cui è seguita l’opposizione proposta dai Carniel e basata sul rilievo che la transazione doveva dirsi nulla in quanto non sottoscritta dalle parti ma dai procuratori sprovvisti di apposita procura e sul rilievo che era la Marrocco a doversi ritenere inadempiente. 3.-Il Tribunale di Latina ha deciso che la transazione era validamente conclusa, avendo i difensori il potere di sottoscriverla, come risultante dalla procura loro rilasciata, e che ad essere inadempienti erano i Carniel.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, che viene impugnata con ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso dalla sig. Adelaide Carniel, cui resiste con controricorso laMarrocco. 4.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con la propria memoria la Marrocco rap present a che, oltre al decreto ingiuntivo che ha portato alla presente causa, ne è stato emesso un altro, sempre sulla base della medesima transazione, oggetto di opposizione da parte degli altri eredi Carniel, e che ha portato ad identica decisione del Tribunale di Latina, salvo quanto alla questione della solidarietà dal lato attivo della Marrocco con i suoi figli: in sostanza è stata confermata la validità della transazione, è stato ribadito l’inadempimento delle relative obbligazioni da parte Carniel, e si è però precisato che la Marrocco può agire per la propria parte e non per conto dei figli.

Considerato che Per quanto ancora rileva, la Corte di Appello ha ritenuto che la questione se la transazione fosse una mera bozza, come tale non perfezionatasi e non efficace, o viceversa, un contratto definitivo e perfetto, non era stata posta in modo specifico dall’appellante, e dunque non poteva essere presa in considerazione: restava pertanto fermo quanto accertato dal giudice di primo grado, ossia che si trattava di transazione definitiva. Allo stesso modo doveva dirsi per la legittimazione a sottoscriverla da parte dei difensori. Inoltre, secondo la Corte di Appello, l’immobile risultava consegnato dalla Marrocco al custode giudiziario, e poiché di tale consegna era stato dato atto, essa doveva ritenersi satisfattiva per le parti, con la conseguenza che nessuna delle due, e segnatamente la ricorrente, poteva dolersi della mancata consegna a sé anziché al custode. 6.- Con il primo motivo di ricorso questa ratio è dalla ricorrente impugnata quanto alla questione del perfezionamento della transazione, rispetto a cui si prospetta violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.

La ricorrente lamenta di aver posto espressamente la questione del mancato perfezionamento della transazione, ossia del fatto che si trattava di semplice bozza da definire in seguito, e che la Corte di Appello non ha pronunciato su tale espresso. motivo di impugnazione. Lamenta altresì che, al di là della espressa formulazione di un motivo di appello, la questione posta comporta nullità della transazione, con conseguente relativa rilevabilità d’ufficio. 7.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 1418 e 1325 c.c. Osserva la ricorrente che la transazione, anche ove da intendersi definitiva, era stata sottoscritta dai soli difensori, che non avevano procura per farlo, ed è dunque da considerarsi inefficace, ed è regola per cui l’inefficacia del contratto stipulato da falsus procurator è rilevabile d’ufficio senza bisogno di eccezionedi parte.

Inoltre, ove si ritenga la questione non prospettata in appello, l’errore del giudice per non aver rilevato d’ufficio la nullità è comunque censurabile percassazione. 8.- I motivi, che possono scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Con essi la ricorrente invero non censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendidell’impugnata pronunzia. Va anzitutto osservato che non vi è omes sa pronuncia sulla questione se la transazione fosse definitiva o meno, cosìcome sulla questione della legittimazione dei difensori a sottoscriverla.

Nell’impugnata decisione la corte di merito ha invero non specifici i motivi di appello, con conseguente declaratoria d’inammissibilità del gravame. A tale stregua emerge evidente come essa abbia invero pronunziato al riguardo (p.8). L’odierna ricorrente lamenta di avere proposto una censura ammissibile, al contrario di quanto assunto dai giudici di appello, e ne riporta il contenuto alle pagine 10-11 del ricorso. Tuttavia, non v’è chi non veda che si tratta della mera asserzione del vizio della transazione, cioè della mera asserzione del fatto che si tratta di una bozza e non già di un atto definitivo, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali tale atto debba deve interpretarsi come tale.

I giudici di appello hanno ravvisato la non specificità del motivo di appello, non già che esso mancasse del tutto: hanno ritenuto che gli appellanti non avessero “comprensibilmente riproposto” la questione sia del perfezionamento dell’atto che della legittimazione a sottoscriverlo da parte dei difensori. Né può sottacersi che le questioni sono state riproposte in appello senza argomenti di censura della decisione di primo grado, ossia senza addurre ragioni per ritenere che si trattasse di una transazione nulla o inefficace: l’allora appellante ed odierna ricorrente si è infatti limitata a dedurre trattarsi di bozza, ma non ha spiegato leragioni per cui non pote sse a suo avviso considerarsi quale scrittura definitiva.

Né può assumersi che, a prescindere da tale rilievo, la nullità dovesseessere rilevata d’ufficio. Va anzitutto osservato che il mancato perfezionamento dell’accordo, ossia la circostanza che si tratti di un accordo non definitivo, non depone per la nullità ma semmai per la relativa irrilevanza: un accordo non concluso non è nullo, piuttosto non produce effetti. In secondo luogo, anche ad ammetterne la nullità ovvero a ritenere che l’inefficacia (non per difetto di perfezionamento, ma) per difetto di potere rappresentativo da parte di chi ha sottoscritto la scrittura de quasia rilevabile d’ufficio, è necessario che la nullità risulti dagli atti, laddove la ricorrente non indica né riporta nel ricorso in ossequio al requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. quali atti la manifesterebbero, non potendoessere invocate le circostanze di fatto indicate a pagina 12 del ricorso, non emergendo se le stesse siano state addotte in appello in modo c he da esse risultasse la pretesa nullità, al di là dell’interpretazionedegli stessi dalla medesima adombrata.

Non può infine sottacersi che l a pronuncia è stata - come detto- nel senso della insufficienza del motivo di appello a riproporre la questione già esaminata in primo grado, sicché non può validamente dedursi censura di omessa pronunzia. 7.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 132, 113, 116 c.p.c. e 1362 c.c. Censura due aspetti della ratiodecidendi. Lamenta che erroneamente i giudici di appellohanno ritenuto essere stato l’immobile già rilasciato al momento della transazione. Il secondo è che l’avvenuto rilascio a favore del custode giudiziario, anziché della controparte, avrebbe dovuto considerarsi comunque soddisfacente e costitui re dunque esatto adempimento dell’obbligo assunto con la transazione.

Si duole dell’erronea interpretazione dell’accordo e della volontà delle parti. Il motivo è inammissibile. Va osservato che risulta dall’odierna ricorrente censurato l’accertamento di un fatto, in particolare della avvenuta consegna dell’immobile. Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità i n tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente- risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo(Cass. 29111 2017;

Cass. 3115/ 2021). Orbene, nella specie la ricorrente inammissibilmente richiede a questa Corte una nuova valutazione delle emergenze processuali e probatorie operati dai giudici di merito nell’esplicazione dei propri poteri, prospettanti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosene antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 4.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, nonché oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge , in favore della controricorrente con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosene antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte