Cassation court allows water supplier's claim against regional authority for indemnity regarding non-potable water supply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the water supplier's appeal against a lower court ruling that dismissed its claim for indemnity against the Lazio Region. The supplier argued that the Region failed to intervene regarding water quality, causing the supply of non-potable water to residents. The court held that the ordinary judiciary has jurisdiction over the indemnity claim and the associated request for indemnity from the public authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 141 et seq. T.U. Ambiente; Art. 9, 12, 13 D.Lgs. 31/2001: The ordinary jurisdiction cognizes the request for indemnity filed by the integrated water service manager against the territorial granting authority within the user's compensatory action for insufficient water supply, as the indemnity request qualifies as an improper guarantee reflecting the main compensatory claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1261/2022 R.G. proposto da : TALETE S.P.A., elettivamente domiciliato in roma Via Livio Andronico n. 25, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE (DPTGPP75M29H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CANTONI FRANCO, AMATO ROSARIA, FAVARETTO ELENA, FAVARETTO BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA, presso lo studio dell’avvocato MEDURI MARCO (MDRMRC74P12H501X) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato PRIVITERA ROSA MARIA (PRVRMR59A58E506F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMATO ROSARIA, CANTONI FRANCO, FAVARETTO ELENA, FAVARETTO BRUNO -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE VITERBO n. 718/2021 depositata il03/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- La società Talete spa somministra acqua potabile a privati cittadini, nel Comune di Viterbo. Alcuni degli utenti, e segnatamente i sigg. Franco Cantoni, Rosaria Amato, Elena Favaretto e Bruno Favaretto, appreso che l’acqua somministrata conteneva una quantità non tollerabile di arsenico, e che per un certo periodo (da dicembre 2013 a novembre 2014) è stata dichiarata non potabile, hanno agito nei confronti di Talete spa, al fine di ottenere la riduzione del canone nella misura del 50% per il futuro, la restituzione del canone versato – sempre quanto al 50%-, il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale.
La richiesta di questi ultimi è stata contenuta in 1250 euro ciascuno, entro la competenza del Giudice di Pace adito. 2.-La società Talete spa si è costituta in giudizio , eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, essendovi domanda rivolta ad incidere sul canone di somministrazione di un servizio pubblico; ha chiesto la chiamata in causa della Regione Lazio, attribuendo a quest’ultima l’inquinamento dell’acqua, per l’inerzia nell’assumere provvedimenti sollecitati da autorità centrali, compresa l’Unione europea, che pure aveva messo fondi a disposizione; ha comunque chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata dalla medesima regione. 3.-Il Giudice di Pace ha autorizzato la chiamata in causa della Regione Lazio, che si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti. 3.1.- Ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di riduzione futura del canone, ed ha accolto ogni altra domanda (rimborso del 50% del canone versato, risarcimento dei danni).
La decisione è stata confermata dal Tribunale di Viterbo in appello. 4.-Avverso la decisione del giudice dell’appello la società Talete spa propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi la Regione Lazio e i sigg. Franco Cantonied altri. Considerato che 5.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla questione della riduzione del 50% sui canoni. Si duole non essersi considerato che nella specie viene censurata la mancata adozione di un provvedimento di riduzione tariffaria, contest andosi pertanto l’esercizio del potere organizzativo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato. Emerge ex actis che gli originari attori ed odierni controricorrenti hanno domandato la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento da parte della società somministrante e non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa. A tale stregua trattasi di domanda concernente la riduzione della prestazione in ragione dell’inadempimento di controparte. La circostanza che tale riduzione risulti chiesta anche per il futuro non muta la natura della pretesa. Si tratta pur sempre di una riduzione del canone, senza che si incida sul suo ammontare tariffario: la determinazione astratta, prevista con provvedimento amministrativo, di tale canone, non è nel caso in discussione, contestandosi piuttosto che l’ammontare di quanto stabilito con provvedimento amministrativo spetti per intero in presenza di un parziale inadempimento della societàsomministrante. 6.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 141 e ss. del T.U.
Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 ( recante Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell’acqua). La questione attiene alla domanda di manleva che Talete spa aveva fatto nei confronti della Regione Lazio, imputando a quest’ultima ritardi nell’intervento sulla rete idrica e sulla stessa situazione tariffaria. Il giudice di merito ha dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto a tale domanda, in quanto volta a sindacare l’esercizio di poteri pubblici (il corretto intervento sulla rete idrica, la gestione dei piani tariffari, ecc.).
Lamenta la ricorrente non essersi considerato che , oltre al profilo pubblicistico, risultano nella specie dedotte questioni “privatistiche” in ragione della proposta domanda di manleva , e che alla R egione spettano poteri sostitutivi, con obbligo di sopperire all’inerzia degli altri enti locali nella gestione delle acque potabili, sicché nulla poteva essa fare per evitare la somministrazione di acqua non potabile. Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare ( sicché , pur trattandosi di una questione di giurisdizione, essa può essere decisa dalla sezione semplice : v.
Cass. sez. Un. N. 1599 del 2022 ) , s petta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell'ente territoriale concedente nell'ambito dell'azione risarcitoria proposta dall'utente con riferimento all'insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass.
Sez. Un. N. 36897del 2021). 7.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omesso esame, non avendo il giudice dell’appello tenuto conto del la normativa di settore da cui si evince essere obbligo della Regione Lazio intervenire relativamente al rispetto della qualità dell’acqua, controllando gli enti territoriali e supplendo alla relativainerzia. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 9.-Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 167 e 345 c.p.c., e che si duole del fatto che il giudice di merito ha considerato la domanda verso la Regione come nuova, ossia come mutata in corso di causa.
Il motivo è inammissibile alla luce dell’accoglimento del secondo motivo. All’accoglimento del 2° motivo -rigettato il 1°, assorbito il 3° e dichiarato inammissibile il 4°- consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Viterbo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, rigetta il primo e dichiara i nammissibile il quarto. Cassa in relazione l’impugnata sen