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Decreto — n. 563/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 563/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 563/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31068/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro CHIOLERIO ANGELICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAGOMARSINO DANIELA, LANDRISCINA CIRO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1146/2021 depositata il 19/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 563/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro CHIOLERIO ANGELICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAGOMARSINO DANIELA, LANDRISCINA CIRO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1146/2021 depositata il 19/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'aiuto d'emergenza restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31068/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro CHIOLERIO ANGELICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAGOMARSINO DANIELA, LANDRISCINA CIRO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1146/2021 depositata il 19/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso