Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 551/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 551/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Ireti Spa, had filed a request against Barreca Attilio Claudio and others following a first-instance judgment from the Genoa Tribunal. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to respond proposal forty day period renunciation by silence case definition procedure costs allocation Code of Civil Procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24127/2021 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO N 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro BARRECA ATTILIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato PETROCCO VITTORIO (PTRVTR66D15B519E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORI MARCO (MROMRC78P29H183L) -controricorrente- nonchè contro FISSORE CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO (CLCRRT52L07F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BARRECA ATTILIO CLAUDIO, COGORNO GIANNI, POTOC IACOB FLORIN -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.414/2021 depositata il 19/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli. Così