Decreto — n. 409/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11091/2021 R.G. proposto da : ISTITUTO MERIDIONALE VIGILANZA IMEVI S.R.L., elettivamente domiciliato in TRANI VIA S. GERVASIO 48, presso lo studio dell’avvocato REGINA DOMENICO PASQUALE (RGNDNC62T01F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HO.TECH. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIA, 6, presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA (BSTNRC70E43H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati DE PALMA MICHELE (DPLMHL77A12L109Z), VIOLANTE UMBERTO (VLNMRT72H01A662M) -controricorrente- nonchè contro HO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 409/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ISTITUTO MERIDIONALE VIGILANZA IMEVI S.R.L., elettivamente domiciliato in TRANI VIA S. GERVASIO 48, presso lo studio dell’avvocato REGINA DOMENICO PASQUALE (RGNDNC62T01F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HO.TECH. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIA, 6, presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA (BSTNRC70E43H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati DE PALMA MICHELE (DPLMHL77A12L109Z), VIOLANTE UMBERTO (VLNMRT72H01A662M) -controricorrente- nonchè contro HO.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11091/2021 R.G. proposto da : ISTITUTO MERIDIONALE VIGILANZA IMEVI S.R.L., elettivamente domiciliato in TRANI VIA S. GERVASIO 48, presso lo studio dell’avvocato REGINA DOMENICO PASQUALE (RGNDNC62T01F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HO.TECH. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIA, 6, presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA (BSTNRC70E43H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati DE PALMA MICHELE (DPLMHL77A12L109Z), VIOLANTE UMBERTO (VLNMRT72H01A662M) -controricorrente- nonchè contro HO.
TECH. SRL -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n.295/2021 depositata il 10/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso