Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a construction company, challenged a lower court judgment against a distribution and network company but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days of its communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26395/2020 R.G. proposto da : COMET SUD COSTRUZIONI METALMECCANICHE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI, 3, presso lo studio dell’avvocato TUCCINI ALESSIO (TCCLSS75D20H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEZONE FRANCESCO (PZNFNC74R06F839L) -ricorrente- contro E DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO (CLTPFL44C05G478L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GREEN NETWORK SPA, E DISTRIBUZIONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3264/2020 depositata il 03/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso