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Ordinanza Interlocutoria — n. 349/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands defamation case to public hearing for new legal issues on online criticism and damages.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 349/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address new legal questions regarding defamation on social media platforms. The appellant argued that the lower court erred in presuming damages and failed to examine specific evidentiary points regarding the association's standing. The court accepted the need for public discussion on the boundaries of legitimate criticism online before proceeding. Consequently, the case was sent back to the Third Civil Section for a public session with the prosecutor and defense counsel present.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 c.c.: When a cassation appeal raises novel and relevant issues concerning the limits of legitimate criticism on social media and the criteria for awarding damages, the court must remand the case to a public hearing for examination.

Parole chiave

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defamation on social media legitimate criticism limits presumption of damages remand to public hearing new legal issues online defamation standing of sports association motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
, ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
, ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 2043 c.c.
art. 100 cod. proc. civ
12, art. 100 cod. proc. civ., artt.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18665/2021R.G. proposto da: MARCO GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato FINA GIULIANO (FNIGLN66S27E506W) -ricorrente – contro BICITALY Associazione Sportiva Dilettantistica,rappresentata e dife sa dall’avvocato EMILIANO CELLI(CLLMLN66L071838K) -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva. Rilevato che: Marco Grassi, ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020. risponde con controricorso Bicitaly. Ritenuto che: il ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi.

1) art. 112 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 4 cod. proc. c iv; l a C orte d ’appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova da parte di controparte, in particolare, la Cortenon poteva esimersi dall'esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell'odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell'odierno ricorrente;

2) artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., l. n. 47/48, art. 12, art. 100 cod. proc. civ., artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c od. p roc. c iv. , s i censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire da parte dell'associazione sportiva, in difetto di offensività dell'articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso; 3)artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. p roc. c iv. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all'immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento; il ricorso era stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ma poiché pone questioni nuove e di rilevanza nomofilattica, in relazione al possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito webdello stesso Grassi e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, si R.g. n. 18665/2021 Ad. 13/12/2023; estensore:

C. Valle ravvisa l’opportunità di esaminarle in pubblica udienza, previa partecipazione alla discussione del Pubblico Ministero e dei difensori della parti.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sez