Decreto — n. 294/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6001/2022 R.G. proposto da : LAUDATI MONICA, COLELLA EDUARDO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ERICH (GRMRCH74T20F839J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS LORENZO (DSNLNZ47H04H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SSC NAPOLI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2808/2021 depositata il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 294/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LAUDATI MONICA, COLELLA EDUARDO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ERICH (GRMRCH74T20F839J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS LORENZO (DSNLNZ47H04H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SSC NAPOLI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2808/2021 depositata il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6001/2022 R.G. proposto da : LAUDATI MONICA, COLELLA EDUARDO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ERICH (GRMRCH74T20F839J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS LORENZO (DSNLNZ47H04H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SSC NAPOLI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2808/2021 depositata il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, che liquida in Euro 3 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. Così