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Decreto — n. 293/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 293/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 293/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5141/2022 R.G. proposto da : TOWER SRL, DI TERLIZZI BIAGIO ROBERTO, DI TERLIZZI MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TORACCA LUCIANO (TRCLCN84B03F952B), CHINDAMO DOMENICO (CHNDNC70E25F158X) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.786/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 293/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TOWER SRL, DI TERLIZZI BIAGIO ROBERTO, DI TERLIZZI MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TORACCA LUCIANO (TRCLCN84B03F952B), CHINDAMO DOMENICO (CHNDNC70E25F158X) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.786/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento spese di esecuzione ripetibili rimborso delle spese spese susseguenti accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5141/2022 R.G. proposto da : TOWER SRL, DI TERLIZZI BIAGIO ROBERTO, DI TERLIZZI MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TORACCA LUCIANO (TRCLCN84B03F952B), CHINDAMO DOMENICO (CHNDNC70E25F158X) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.786/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso