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Ordinanza Interlocutoria — n. 137/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to lower court regarding admissibility of late incidental appeal pending Supreme Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeal inadmissible due to its late filing and remanded the case for retrial. The appellant argued for the transfer of a family business license based on 1997 agreements, while the respondent contested the timing of the appeal. The Court deferred a decision on admissibility pending a ruling from the Supreme Court on specific procedural questions regarding late incidental appeals.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; The Court of Cassation may defer a decision on the admissibility of a late incidental appeal when the matter requires clarification from the Supreme Court on the scope of the right to appeal incidentally.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility late filing procedural defect Supreme Court remand family business license transfer co-ownership commercial lease azione di manutenzione diritto di ritenzione del locatore possesso originario

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.c.
Legge 742/1969
Decreto-legge nn. 18 e 23 del 2020
Legge nn. 27 e 40 del 2020
art. 1102 cod. civ
civ.; la violazione dell’art. 1102 cod. civ.; la violazione degli artt.1591 e 820 cod.
art. 1803 cod. civ
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 24627/2007
Cass., Ord. Int., 17/07/2023, n. 20588
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23833/2020R.G., proposto da GIANFRANCO FANCELLO; rappresentato e difes o da ll ’ Avv . Luca Maori ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di MARIANGELA FRONTEDDU; rappresentat a e difes a dall’Avv. Pietro Stefano Soddu ( in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di GIUSEPPA CHERI e FLAVIO FANCELLO ; rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Bonelli ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti al ricorso incidentale- C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres.

Scoditti Est. Spaziani per la cassazione della sentenza n. 558/2019 del la CORTE d ’ APPELLO di CAGLIARI, Sez. SASSARI, depositata il 17 dicembre 2019; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 2 novembre 2023dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: 1.Nel 2011, Gianfranco Fancello convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Nuoro,Mariangela Fronteddu, deducendo che: -quale figlio ed erede del defunto Giovanni Antonio Fancello, era titolare, insieme alla madre Giuseppa Cheri e al fratello Flavio Fancello, di una quota pari ad ¼ dell’immobile oggetto di comunione pro indiviso sito in Cala Gonone di Dorgali , Via del Bue Marino n.10, nonché dell’azienda ivi esercitata, avente ad oggetto l’attività di bar e gelateria, e della relativa licenza; - degli altri ¾ erano titolari i fratelli del suo defunto padre , Sebastiana Fancello, Salvatore Vincenzo Fancello e Anna Rita Fancello, ognuno proprietario di ¼; - il 10 aprile 1997, i quattro comunisti fratelli Fancello avevano stipulato tra loro due negozi giuridici, i quali avrebbero avuto effetto con decorrenza dal 1° maggio 1997; con il primo, denominato “convenzione familiare”, dato atto della comproprietà dell’immobile e dell’azienda, avevano convenuto che la licenza fosse trasferita a Mariangela Fronteddu (moglie di Salvatore Vincenzo Fancello), che avrebbegestito l’attività per un periodo di sei anni , il quale, ove non fosse pervenuta, almeno sei mesi prima della scadenza, la dichiarazione di volontà di altro comproprietario di subentrare nella gestione, sarebbe stato prorogato per altri sei anni; con il secondo negozio giuridico, denominato “contratto di locazione commerciale- comodato”, Giovanni Antonio Fancello aveva concesso in locazione a Mariangela Fronteddu la propria quota dell’immobile (¼) verso un C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres.

Scoditti Est. Spaziani canone annuo di Lire 12.000.000, mentre gli altri comunisti le avevano concesso le restanti quote in comodato gratuito; in relazione all a locazione era stato stabilito che la conduttrice si obbligava a gestire l’attività per il periododi sei anni e che il locatore (o un suo familiare) , ove avesse voluto subentrare in questa gestione, avrebbedovuto dare disdetta della locazione almenosei mesi prima della scadenza del detto periodo, vincolandosi a suavolta per il periodo di sei anni, mediante la stipulazione di nuovo contratto di locazione, alle medesime condizioni maa parti invertite; -egli, dopo la morte del padre, unitamente alla madre e al fratello, aveva inviato disdetta in data 23 aprile 2008, ma la conduttrice si era rifiutata di rilasciargli l’immobile e l’azienda, continuando a detenerli illecitamente dopo il 1° maggio 2009; sulla base di queste deduzioni,Gianfranco Fancello domandò che, dichiarata l’occupazione sine titulo da parte di Mariangela Fronteddu, quest’ultima fosse condannata al rilascio dell’immobile e dell’azienda in suo favore e a “volturare” la licenza commerciale, al fine di consentirgli di subentrare nell’esercito dell’attività imprenditrice, nonché, infine, al pagamento dell’indennità di occupazione, dalla scadenza del contratto di locazione all’attualità; costituitasi la convenuta, acquisita documentazione e intervenuti nel processo Giuseppa Cheri e Flavio Fancello, il Tribunale di Nuoro, con sentenza non definitiva n.19/2014, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione e condannò Mariangela Fronteddu al rilascio dell’immobile e dell’azienda, nonché a “volturare” l’autorizzazione amministrativa in favore dell’attore ; con sentenza definitiva n. 383/2018, condannò, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno, liquidando a favore di GianfrancoFancello la som ma di Euro 22.370,94, oltre accessori;

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres. Scoditti Est. Spaziani 2. a vverso entrambi le pronunce , Mariangela Fronteddu propose appello, al quale, nel contraddittorio anche con Giuseppa Cheri e Flavio Fancello, resisté Gianfranco Fancello , proponendo altresì appello incidentale; la Corte d’appello di Cagliari, Sez. Sassari, con sentenza 17 dicembre 2019, n. 558, in accoglimento del gravame principale, ritenuto inammissibile quello incidentale, ha rigettato le domande proposte da Gianfranco F a n cello, condannandolo , in solido con Giuseppa Cheri e Flavio Fancello , al pagamento delle spese dei d ue gradi di giudizio; la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

I-in base alla scrittura privata sottoscritta da tutti i fratelli Fancello in data 10 aprile 1997, mentre il contratto di locazione concluso dalla Fronteddu con il cognato Giovanni Antonio Fancello aveva una scadenza fissata al 1° maggio 2009 (data della fine del secondo sessennio), invece il contratto di comodato gratuito stipulato dalla stessa Fronteddu con gli altri comproprietari dell’immobile e dell’azienda (il marito Salvatore Vicenzo Fancello e le cognate Sebastiana e Anna Rita Fancello) non prevedeva altrettale termine; pertanto, alla scadenza dellalocazione, era bensì venuto meno il titolo di detenzione fondato su questo contratto (peraltro , circoscritt o alla quota ideale di ¼ del bene), ma era rimasto efficace il diverso titolo fondato sul comodato gratuito (avente invece ad oggetto i ¾ del bene medesimo, sulla base di una manifestazione di volontà riferibile alla maggioranza dei comunisti); dunque, la detenzione di Mariangela Fronteddu, fondata su tale diverso titolo, valido ed efficace, non poteva reputarsi illecita;

II-oltre la scrittura privata del 1997, dovevano essere considerate le ulteriori dichiarazioni non contestate a firma dei fratelli Fancello prodotte in giudizio dalla Fronteddu, con le quali i comodanti avevano C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres. Scoditti Est. Spaziani manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, formulando il loro espresso dissenso al subentro in essa di Gianfranco Fancello e «negando potere alla iniziativa» di quest’ultimo, il quale, quindi, non avreb be potuto «richiedere il rilascio del locale alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, in quanto da essa legittimamente detenuto ad altro titolo»; 3.per la cassazione della sentenza della Corte sarda ha proposto ricorso Gianfranco Fancello,sulla base di tre motivi; ha rispostocon controricorso Mariangela Fronteddu, proponendo altresì ricorso incidentale tardivo,fondato su tre moti vi ; al ricorso incidentale tardivo di Mariangela Fronteddu hanno risposto, con distinti controricorsi, oltre al ricorrente principale, gli altri eredi di Giovanni Antonio Fancello, Giuseppa Cheri e Flavio Fancello;

La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte; il ricorrente principale e la controricorrente/ricorrente incidentale hanno depositato memorie. Considerato che: 1.con il primo motivo del ricorso principale v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ. : la violazione degli artt. 1810, 1362e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.; la violazione dell’art.1372 cod. civ.; la violazione dell’art. 1102 cod. civ.; la violazione degli artt.1591 e 820 cod. civ.; la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; il motivo si articola in cinque sub-motivi; con il primo sub-motivo viene denunciata la violazione degli artt.1810, 1362 e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.;

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres. Scoditti Est. Spaziani Gianfranco Fancello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto Mariangela Fronteddu legittimata a continuare nel la detenzione dell’immobile e dell’azienda , pur dopo la scadenza della locazione, inforza del diverso titolo rappresentato dal comodato ; deduce, da un lato, che il termine del comodato, pur non essendo stato espressamenteconvenuto, avrebbe dovuto essere individuato, ai sensi dell’art.1810 cod. civ., in considerazionedell’uso a cui l’immobile e l’azienda erano destinati (attività commerciale di bar e gelateria ) e sarebbe stato pertanto coincidente con quello fissato al connesso contratto di locazione, la scadenza del quale, a seguito di rituale disdetta, avrebbe precluso alla Fronteddu di proseguire nel predetto uso, invista del subentro del locatore; sostiene, dall’altro lato, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’«effettiva comune intenzione dei contraenti (i quattro fratelli Fancello e la Fronteddu) c o me risultante dal Contratto di locazione commercialee dalla Convenzione Familiare, sotto il profilo letterale, sistematicoe teleologico, laddove [sarebbero] state disconosciute … le pattuizionisecondo le quali i comproprietari di localie azienda di bar gelateria, per evidenti ragioni di equità, avevano previsto una turnazionedi sei anni, da parte di ciascun ceppo familiare riconducibile ai d ue fratelli maschi, nella gestione dell’ attività commerciale»; evidenzia, infine , che, in ogni caso, il comodato sarebbe stato circoscrittoal solo locale, nei limiti di ¾ di esso, per modo che, dopo la cessazione della locazione, la Fronteddu avrebbe comunque detenuto abusivamente il restante ¼del locale e tutti i beni costituenti l’azienda, a cui il comodatonon si estendeva; 1.1.la delibazione dell’illustrata censura postula la risoluzione di una questione di fatto e di una questione di diritto;

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres. Scoditti Est. Spaziani la questione di fatto concerne l’individuazione dell’oggetto dei negozi giuridici posti in essere dai comunisti fratelli Fancello con la scrittura privata del 10 aprile 1997, ed in particolare del negozio di comodato concluso dai germani Salvatore Vincenzo, Sebastiana e Anna Rita Fancello con MariangelaFronteddu a fronte del diverso negozio di locazione stipulato da quest’ ultima con Giovanni Antonio Fancello; al riguardo,occorre infatti chiarire se, alla stregua dell’apprezzamento del giudice del merito, il comodato, anche alla luce delle dichiarazioni di volontà successive all a predetta scrittura privata, fosse limitato al locale per l’esercizio dell’attività commerciale o fosse esteso all’azienda, quale complesso di beni e rapporti giuridici organizzati in funzione dell’eserciziodi tale attività; tale questionedi fatto, però come, detto, presuppone la soluzione della questione di diritto se l’azienda, quale universitas iuris, possa formare oggetto del contratto di comodato; in proposito, ad una tesi restrittiva che reputasse insuperabile il disposto letterale dell’art. 1803 cod. civ. (che limita l’oggetto del contratto alla “cosa”, mobile o immobile), potrebbe essere contrapposta una soluzione estensiva – tra l’altro talora persino sottintesa in giurisprudenza (cfr., ad es., C ass.19/07/2000, n.9460;

Cass. 19/08/1991, n. 8907; Cass. 06/06/1987, n.4949) – fondata sull’attribuzione al termine “ cosa ” di un significato più ampio, non limitata alle res materiali in senso stretto, ma compressivo di ogni “bene” idoneoa costituirepunto di riferimento oggettivo di un interesse patrimonialmente rilevante (arg . ex art.810 cod. civ.), e dunque ricomprendenteanche le universitates iuris; è, peraltro, evidente che la questione di diritto – che non consta essere stata affrontata ex professo da ques t a Corte – assume particolare rilevanza, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ., e dunque è opportuno fissarne la trattazione in pubblica udienza, sentite le parti C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres.

Scoditti Est. Spaziani private ed acquisite le conclusioni della Procura Generale presso la Corte;

2. t ale opportunità, d’ altro canto, si pone anche in relazione al primo motivo del ricorso incidentale tardivo proposto da Mariangela Fronteddu; con esso , la ricorrente incidentale denuncia , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazionedell’art.112 cod. proc. civ, per omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di restituzione dell’immobile e dell’azienda, da lei proposta unitamente all’impugnazione delle sentenze del Tribunale , in esecuzione dell a prima delle quali i beni erano stati rilasciati nella disponibilità di Gianfranco Fancello; secondo un orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte e recentemente ribadito, questo motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile(cfr.

Cass. 28/07/2022, n. 23584); infatti, il ricorsoincidentaleè s tato notificato ( tardivamente ) in data 23 ottobre 2020, dunque dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art.327 cod. proc. civ., atteso che la sentenza d ’ appello , essendo stata pubblicata in data 17 dicembre 2019 (e non essendo stata notificata), avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione ( tenendo con to della sospensione feriale prevista dalla leggen. 742 del 1969 e di quella stabilita dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020, convertiti, rispettivamente, dalle legginn. 27 e 40 del 2020: c.d. sospensione COVID)entro il 21 settembre 2020 ; alla stregua dell’orientamento soprarichiamato, rilevata la tardività del ricorso proposto da MariangelaFronteddu, dovrebbe escluderse ne l’ammissibilità ai sensi dell’art.334 cod. proc. civ., sul rilievo che l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale , ai sensi di questa disposizione, sarebbe subordinata al la condizione che l’interesse a C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres.

Scoditti Est. Spaziani proporla fosse innescato dall’impugnazione principale e non preesistesse, viceversa,a quest’ultima; peraltro, di talune rilevanti questioni concernenti l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva sono state recente investite le Sezioni Unite di questa Corte, cui si è demandato di chiarire:

i) se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; ii) se il principio fissato da Cass., Sez. U n ., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, peraltro, con autonomo atto di citazione); iii) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un differente coobbligato solidale (Cass., Ord.

Int., 17/07/2023, n. 20588); avuto riguardo all’ampio spettro dellequestioni rimesse alle Sezioni Unite, è, dunque opportunoattenderne la decisione al fine di delibare l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto da Mariangela Fronteddu, potendo questaCorte, nel suo massimo consesso, prendere posizione anchesulla specifica questione della necessità o meno della sopravvenienza dell’interesse a proporre l’ impugnazione incidentale tardiva all’esito della proposizione dell’impugnazione principale; C.C. 22.11.2023 N. R.G. 23833/2020 Pres.

Scoditti Est. Spaziani 3.in conclusione, la particolare rilevanza della questione di diritto sostanziale posta con il ricorso principale e la contiguità della questione di diritto processuale posta con il ricorso incidentale a quelle rimesse alle Sezioni Unite, rendono opportun a la trattazione dei ricorsi medesimi in pubblica udienza, da celebrarsi all’esito della pronuncia del massimo consesso di questa Corte. Per Questi Motivi La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione