Cassation court remands case for public hearing to address digital notification proof issues under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory appeal admissible and ordered a remand for public hearing. The appellant argued that the lower court erred by treating the notification of the first-instance judgment as uncontested, despite repeated objections regarding the lack of digital proof (EML/MSG format) and missing tax code. The court found these issues raised significant nomofilactic questions concerning digital notification evidence that required direct examination of the parties and the Public Prosecutor. Consequently, the case was sent back to the lower court to be heard in public session rather than decided on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal raises significant nomofilactic questions regarding the proof of digital notification under the 1994 law, the court must remand the case for public hearing to ensure proper examination of evidence and party participation.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3544/2021 R.G. proposto da: COSTRUZIONI GENERALI SRL, già ORFEO MAZZITELLI SPA, ING . ORFEO MAZZITELLI GAS SRL, MAZZITELLI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliati in R oma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentati e difesi, giuste procure speciali allegate al ricorso, dagli avvocati GARGANO NICOLA e L ACIRIGNOLA VALERI O. -ricorrenti- contro CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avv.
STRADA ALESSIA , giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonché contro INTERNAZIONAL FACTOR ITALIA IFITALIA SPA, domiciliataex lege inRoma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA, giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonché contro MASCIOPINTO VINCENZO SAS, BENINATO FRANCESCO, MARROCCOLI PASQUALE, SALVATORE MATARRESE SPA, FALCICCHIO VITO SNC, GRUPPO ANDIDERO FINANZIARIO IMMOBILIARE-GAFI SRL -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1896/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consiglieredr.ssa Stefania Tassone. FATTI DI CAUSA 1. Costruzioni generali s.r.l., già Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a., Gas s.r.l. in liquidazione e Mazzitelli Sviluppo Immobiliare s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 22 di dicembre 2014. Resistono con controricorso la International Factors Italia s.p.a. e la Città Metropolitana di Bari.
Sebbene intimate, le altre parti in epigrafe indicate – Masciopinto Vincenzo s.a.s., Salvatore Matarrese s.p.a., prof. ing. Francesco Beninato, Impresa Marroccoli Pasquale, Gruppo Andidero finanziario immobiliare- GAFI s.r.l. (già EdimVictor Group Andidero s.r.l.), Falcicchio Vito s.n.c. (già Falcicchio Vito soci s.a.s.), non hanno svolto attività difensiva. Nelle more del giudizio si è costituito nuovo difensore per la Città Metropolitana di Bari, in sostituzione delle due precedenti.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge 53 del 1994 e, in conseguenza, dell'art, 11 della legge numero 53/1994. Lamenta non essere affatto pacifica la circostanza dell'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado, che è sempre stata puntualmente contestata dalla difesa della odierna ricorrente; la corte di merito, dando invece per incontestata tra le parti in causa l'avvenuta notifica della sentenza, ha del tutto omesso di considerare le eccezioni degli appellanti in ordine al mancato deposito della prova della notifica, eccezioni dedotte sin dalla prima udienza e reiterate finanche nelle memorie di replica.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 53/1994 e dell'art. 156 cod. proc. civ. Lamenta che la corte di merito ha omesso di esaminare che la nullità della notifica veniva eccepita in ordine alla mancanza del codice fiscale del destinatario. Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciar e sull’eccepita mancanza di una valida attestazione di conformità, palesemente inesistente per le motivazioni diffusamente esplicate in atti, ma del tutto ignorate nella parte motiva della sentenza. Deduce infine che la corte di merito è incorsa in violazione dell'art. 156 cod. proc. civ. circa il presunto raggiungimento dello scopo della notifica, principio invero inapplicabile nel caso di specie, stante la nullità della notifica per la mancanza di attestazione di conformità sulla relata di notifica ai sensi del comma 5 lettera c) e g), nonché del comma 2 dell'art. 3 della legge 53 del 1994.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; travisamento delle prove relative alla presunta intervenuta notifica telematica. Lamenta che nel caso di specie la corte di merito è incorsa in un evidente travisamento nell'esame del documento costituente la prova dell'avvenuta notifica che, come già evidenziato nel primo motivo, è stato prodotto come file .pdf e non nel formato digitale .eml o .msg.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di omessa pronuncia, nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 dello stesso codice; deducibilità di questioni assorbite dal giudice d'appello ai fini della decisione immediata nel merito.
5. Rileva il Collegio in via preliminare che in data 7 settembre 2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. Il ricorso pone rilevanti questioni aventi rilevanza nomofilattica in tema di notifica e prova della notifica in formato digitale .eml o .msg., che il Collegio reputa opportuno trattare in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.
6. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Co