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Ordinanza Interlocutoria — n. 127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on incidental counter-recourse admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case to a new hearing date. The primary issue concerns whether a defendant in a writ of execution opposition can raise incidental counter-claims regarding prior debts. The court noted that while the lower court rejected the counter-claim as new, the Supreme Court has previously issued conflicting rulings on this specific procedural question. Consequently, the case was sent back to the First Section for potential referral to the Grand Chamber to resolve the legal uncertainty before deciding the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: When the Supreme Court has issued conflicting precedents regarding the admissibility of incidental counter-claims in writ of execution opposition proceedings, the case must be remitted to the First Section for possible referral to the Grand Chamber to establish uniform jurisprudence.

Parole chiave

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incidental counter-recourse writ of execution opposition new claim admissibility conflicting precedents Grand Chamber referral procedural admissibility prior debts fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 1188, co. 1 c.c.
Art. 1193 c.c.
Art. 1195 c.c.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
Art. 112 c.p.c.
Art. 112 c.p.c. in relation to Art. 111 Cost.
Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 20476 del 2023 della Prima Sezione Civile
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19865/2020 R.G. proposto da: BIOTECNICA INSTRUMENTS SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LEPRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA POMPEO MAGNO,2/B, pec: -ricorrente- contro LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT SSA ROSALIA BALISTRERI BIOTECNICA INSTRUMENTS SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASTRONOVO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, in ROMA VIA CORNELIO NEPOTE N. 16 pec: -controricorrente e ricorrente incidentale contro BIOTECNICA INSTRUMENTS SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LEPRI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA POMPEO MAGNO,2/B, pec: avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7503/2019 depositata il 28/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che: il laboratorio di Analisi Cliniche Dott.ssa Rosalia Balistreri s.a.s. (di seguito Laboratorio) propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui la Biotecnica Instruments SpA (di seguito Biotecnica) le aveva intimato il pagamento della somma di € 8.069,59 oltre interessi, corrispondente a una serie di fatture emesse e rimaste insolute;eccepì la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti essenziali ed eccepì in compensazione somme di cui riteneva la Biotecnica debitrice in relazione ad un macchinario malfunzionante; si costituì la Biotecnica opponendosi a tutte le domande e, svolta l’istruttoria, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo sul presupposto che l’opponente non avessefornito la prova del pagamento delle diciannove fatture di cui al ricorso e della imputazione dei pagamenti eseguiti; a seguito di appello del Laboratorio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 28/11/2019, ha accolto il gravame ritenendo che le quietanze apposte su diciotto delle diciannove fatture emesse, riportanti la dicitura “pagato”, liberassero il debitore ai sensi dell’art. 1188, 1 co. c.c. non potendo la suddetta dicitura avere altro significato se non quello dell’avvenuta estinzione dei debiti; la corte ha escluso pertanto di poter attribuire alle fatture il significato di mera ricevuta di pagamento senza imputazione alle singole forniture effettuate anche perché le fatture provenivano da addetti della creditrice sicchè vi erano tutte le condizioni per radicare l’affidamento della debitrice; la Corte del gravame ha altresì ritenuto inammissibile la domanda subordinata dell’appellata di condannare il Laboratorio al pagamento di un pari importo per un debito precedentemente contratto, ritenendo che la domanda fosse nuova rispetto al thema decidendum introdotto dall’opposta, essendosi limitata l’opponente a dichiarare di volersi avvalere delle fatture quietanzate da persone incaricate dal creditore; avverso la sentenza, che ha dunque accolto l’opposizione del Laboratorio e revocato il decreto ingiuntivo opposto, la Biotecnica Instruments SpA propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il Laboratorio di Analisi Cliniche Dottssa Rosalia Balistreri sas resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria Considerato che: con il primo motivo –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1188, co. 1 1193 e 1195 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -lamenta che la Corte del gravame non ha considerato che le fatture riportanti la dicitura “pagato” non potevano costituire prova dell’imputazione del pagamento alle fatture di cui al ricorso, essendovi molti rapporti tra le parti sicchè quella dicitura avrebbe potuto essere riferita ad altri pagamenti in applicazione dell’art. 1193 c.c.; con il secondo motivo di ricorso – nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

– lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile perché nuova la domanda subordinata formulata dalla Biotecnica volta ad imputare, per l’ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto estinti i debiti di cui alle fatture quietanzate, i pagamenti ad altri e pregressi debiti sempre contratti dal Laboratorio; secondo la ricorrente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto,se ha formalmente la posizione di convenuto, nella sostanza è attore ed è pertanto abilitato a proporre nella comparsa di risposta le domande e le eccezioni consequenziali alle domande ed eccezioni della parte convenuta; con un motivo di ricorso incidentale – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. -il Laboratorio lamenta che la sentenza ha del tutto omesso di pronunciare sulla eccezione di compensazione da esso sollevata fin dal primo atto difensivo, relativo al debito di Biotecnica derivante dalla fornitura di un macchinario non funzionante; assume preliminare rilievo la trattazione del secondo motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto inammissibile in quanto nuova la domanda formulata dallaconvenuta in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e volta a far accertare la sussistenza di debiti pregressi vantati da Biotecnica nei confronti del Laboratorio;sulla questione dell’estensione dei poteri del convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino a ricomprendere domande diverse da quelle strettamente connesse alla domanda dell’attore, in presenza di pronunce non concordi di questa Suprema Corte di Cassazione , la Prima Sezione Civile, con ordinanza di rimessione n. 20476 del 2023, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Civili;

L’assegnazione è stata disposta e le Sezioni Unite Civili non si sono ancora pronunciate; appare pertanto necessario rinviare la decisione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia;

P.Q.M.

La Corte rinvia l