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Ordinanza Interlocutoria — n. 102/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing to clarify procedural requirements for 'new special power of attorney' under Art. 380 bis c.p.c. when a pre-emptive settlement proposal exists.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 102/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and ordered a public hearing to resolve novel procedural questions regarding the 'new special power of attorney' under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. The defendant raised an objection that the plaintiff's lawyer lacked a specific power of attorney for the 'decision request' following a pre-emptive settlement proposal, despite the general nature of the new mandate. The court deemed these issues of general legal significance requiring public debate rather than immediate resolution in chambers.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.; When a new special power of attorney is required for a decision request following a pre-emptive settlement proposal, the court must determine if the general mandate suffices or if a specific 'ad litem' power is necessary, and whether procedural irregularities invalidate the request.

Parole chiave

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new special power of attorney pre-emptive settlement proposal decision request validity procedural irregularity consequences public hearing requirement Code of Civil Procedure interlocutory order inadmissibility corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art.
Art. 615 c.p.c.
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.
ART. 615 C.P
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.
art. 380 bis c.p
; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 29 / 11/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 8590 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8590del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da CORREA Raffaele (C.F.: CRR RFL 58S12 F839C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Salvatore Giambò (C.F.:

GMB SVT 72H28 B428G) -ricorrente- nei confronti di LARIOSERVIZI S.r.l. (C.F.: 02553880135), in persona del legale rappresentante pro tempore, Guglielmo Dotti rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Massimo di Marco (C.F.: DMR MSM 69T27 C933X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicatain data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo; rilevato che: - Raffaele Correa, sulla base di un assegno bancario inso- luto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di Larioservizi S.r.l. e, successivamente, ha intimato alla medesima società precetto di pagamento (in rinnova- zione di precedente atto di precetto, già seguito da Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 esecuzione); la società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo processo esecutivo, sia, successi- vamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione;le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como; - la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado; - r icorre il Correa, sulla base di due motivi ; - r esiste con controricorso Larioservizi S.r.l. ; - è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., essendo stati rav- visati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ri- corso; - il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memo- ria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c.; - è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di con- siglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei ses- santa giorni dalla data della decisione; considerato che: - l a società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ri- corrente al suo difensore, ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la stessa risulta genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, ma non contiene alcun riferimento alla pro- posizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata di esso,formulata dal Presidente;

Ric. n. 8590/2022 –Sez. 3 – A d. 29 / 11/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 - tale eccezione impone di risolvere una serie di questioni problematichedi carattere generale, sia relative ai requi- siti della «nuova procura speciale»richiesta per la propo- sizione, da parte del difensore, dell’istanza di decisione del ricorso nonostante l’avvenuta formulazione di una proposta di definizione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (in particolare, quella avente ad oggettola natura di procura «ad litem» ovvero di procura «ad actum» di detta procurae quella avente ad oggetto le concrete modalità del rilascio della stessa), siarelative alle conseguenze dell’eventuale irregolarità o radicale mancanza di siffatta procura , ovvero, comunque, dell’inefficacia, per qualunque ragione, dell’istanza di de- cisione proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ai fini dell’esito del ricorso; - si tratta di questioni problematiche nuove o, comunque, sulle quali ancora non si sono formati indirizzi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che, in ogni caso, il Collegio ritiene di rilievo nomofilattico, per cui risulta opportuna la loro trattazione in pubblica udienza; per questi motivi la Corte: - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza , rin- viando all’uopo a