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Ordinanza Interlocutoria — n. 101/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Table Section I Civil for jurisdictional determination under Art. 380 bis.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 101/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for jurisdictional reasons, remanding the case to the Table Section I Civil. The private company challenged a municipal decree based on contract nullity and excessive burden, but the lower court had already ruled on similar issues. The court determined the matter falls under the exclusive jurisdiction of the Table Section, requiring a transfer of the file.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.; The Court of Cassation must remand cases to the Table Section I Civil when the subject matter falls within its exclusive jurisdiction, even if the lower court has already addressed similar controversies.

Parole chiave

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Table Section Jurisdiction Accelerated Definition Cassation Remand Municipal Decree Contract Nullity convenzione intercomunale accordi internazionali in materia di energia principi che disciplinano le concessioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
19616 del 2023ha dichiarato l’estinzione di analoga controversia, a seguito di proposta di definizione accelerata alla quale non è seguita la proposizione di istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, cod.
art. 1418 cod. civ
Nullità ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.
art. 2033 cod. civ
P agamento dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.
art. 2041 cod. civ
e ( o ) arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
art. 1467 cod. civ
risoluzione dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11/03/1949, sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiesta dal Comune ex art. 1467 cod. civ., erroneità nell’interpretazione dei presupposti e della domanda, difetto di motivazione;
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Testo completo

MINERARIA – DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – COMPETENZA TABELLARESEZ. I CIVILE Ad.18/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10999/2021 R.G. proposto da : ITALMINERARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso unitamente d ag l i avvocat i DI PAOLO GABRIELE (DPLGRL62A29E329W) SONCINI STEFANO (SNCSFN60S08F205N) e SIRONI CLAUDIO GIOVANNI MARIA (SRNCDG73T07F205I) -ricorrente – contro COMUNE DI VALVARRONE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato VALAGUSSA GIULIANA (VLGGLN70M55F133X) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 471/2021 depositata il 12/02/2021.

R.g. n. 10999 del 2021; Ad. 18/12/2023; estensore: C. Valle Pag . 2di 4 Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, Rilevato che: il presente giudizio nasce da una serie di decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti dal Comune di Valvarrone, già Tremenico, opposti dalla Italmineraria S.r.l. titolare della concessione di estrazione di feldspato da miniere in ambito territoriale dell’ente pubblico territoriale, che sostiene di non essere tenuta al versamento dei canoni richiesti dal Comune di Valvarrone perché, negli anni di riferimento, l’attività di escavazione del minerale era stata sospesa, oltre adessere svolta integralmente nel sottosuolo e, quindi, senza alcun danno per la parte opposta, oltre alla nullità dell’accordo del 1948; alcuni dei detti giudizi sono pendenti già dinanzi la Corte; più specificamente il presente giudizio nasce dalla opposizione a decreto ingiuntivo n. 915/2017, sostenendo Italmineraria S.r.l. l’inefficacia del contratto per l’eccessiva onerosità sopravvenuta, tesi che veniva rigettava dal Tribunale di Lecco, con conferma del monitorio, a cui seguiva il rigetto dell’appello proposto dalla parte privata, con la sentenza 471/2021 della Corte d’Appellodi Milano; avverso la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione da Italmineraria S.r.l. su cinque motivi; resiste con controricorso il Comune di Valvarrone; per l’adunanza camerale del 18/12/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria;

Ritenuto che I motivi proposti dalla Italmineraria censurano come segue la sentenza della Corte territoriale:

1) nullità dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11/03/1949, sotto il profilo della violazione della normativa in materia. Nullità ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. e per R.g. n. 10999 del 2021; Ad. 18/12/2023; estensore: C. Valle Pag . 3di 4 violazione del r.d. 1443 del 19 27. P agamento dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e ( o ) arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. , e rroneità dei presupposti con particolare riferimento all’inesistenza di un contratto di concessione;

2) nullità dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11/03/1949, sotto il profilo del fatto che i terreni sotto i quali insiste la miniera sono in parte di proprietà di Italmineraria S.r.l. e non del C omune , e rroneità dei presupposti, sotto differenti profili;

3) nullità dell’accordo del 5 /10/ 1948 , formalizzato con il contratto dell’11/03/1949, sotto il profilo della violazione della normativa in materia, nonché per inesistenza della causa del “canone” preteso a titolo di mancato reddito e di danni al soprasuolo;

4) risoluzione dell’accordo del 5/10/1948, formalizzato con il contratto dell’11/03/1949, sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiesta dal Comune ex art. 1467 cod. civ., erroneità nell’interpretazione dei presupposti e della domanda, difetto di motivazione;

5) erroneità del calcolo effettuato dal C omune per la determinazione del “canone” richiesto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la materia oggetto di causa rientra nelle attribuzioni tabellari della Sez ione I civile , che con decreto n. 19616 del 2023ha dichiarato l’estinzione di analoga controversia, a seguito di proposta di definizione accelerata alla quale non è seguita la proposizione di istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.; il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla I Sezione civile, per il seguito di competenza. R.g. n. 10999 del 2021; Ad. 18/12/2023; estensore: C. Valle Pag . 4di 4

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Sezione I civ