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Ordinanza Interlocutoria — n. 99/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 99/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 99/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25808/2022R.G. proposto da AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. Sergio Lio, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro CIUTI GABRIELE, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIUTI DAVID, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 99/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 25808/2022R.G. proposto da AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. Sergio Lio, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro CIUTI GABRIELE, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIUTI DAVID, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv.

Parole chiave

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retrocessione di beni espropriati ripartizione delle ricchezze perdita dei diritti sociali clausola di ripartizione divieto di cessione contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 291 cod. proc. civ
Raffaele Rossi postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato; mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25808/2022R.G. proposto da AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. Sergio Lio, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro CIUTI GABRIELE, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CIUTI DAVID, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv.

Silvio Marozzi –controricorrente – contro AUTOMOBILE CLUB PALERMO F. PONTE S.P.A. CIPI S.R.L. FONDAZIONE TARGA FLORIO ONLUS OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 24668/2022 Cons. est. Raffaele Rossi –intimati – Avverso la sentenza n. 346/2022delTRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il 29aprile 202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che la decisione in epigrafe indicata, pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Automobile Club d’Italia avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della espropriazione immobiliare promossa dalla CIPI S.p.A. (poi CIPI s.r.l.) in danno dell’Automobile Club Palermo e con l’intervento, quali altri creditori, di Gabriele Ciuti, F.

Ponte S.p.A. e Fondazione Targa Florio Onlus; ricorre per cassazione l’Automobile Club d’Italia, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Gabriele Ciuti; non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio a Fondazione Targa Florio Onlus, litisconsorte necessario in giudizio quale creditore concorrente alla distribuzione ( interessato pertanto all’esito della controversia distributiva:Cass. 11/04/2003, n. 5754): il tentativo di notifica mediante consegna a mani dell’atto si è rivelato negativo (cfr. relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario del 28 ottobre 2022), mentre del successivo tentativo a mezzo spedizione r.g. n. 24668/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato; mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazionedel ricorso, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati; inoltre, la particolare rilevanza delle questioni sollevate con l’impugnazione (ammissibilità nella espropriazione immobiliare di interventi per crediti illiquidi, rapporto tra titoli esecutivi costituiti da sentenza non definitiva con provvisionale e successiva sentenza con liquidazione definitiva del danno) rende di estrema opportunità la trattazione in pubblica udienza; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti d ella Fondazione Targa Florio Onlus, assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruoloe in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, ne