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Decreto — n. 13/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 13/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, 2T SRL, had filed a counter-incidental appeal against TNT Global Express and Logi Coop Trasporti but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the entire proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit litigation costs allocation compensazione nel fallimento conguaglio prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2624/2020 depositata il 19/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e, stante l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2624/2020 depositata il 19/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e, stante l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11784/2021 R.G. proposto da : 2T SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 12 B, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO ISIDORO (TSCSDR57S23H579M) rappresentato e difeso dall'avvocato DE TULLIO SEBASTIANO (DTLSST64E01A662D) -ricorrente- contro 2T S.R.L., TNT GLOBAL EXPRESS SRL, LOGI COOP TRASPORTI SRL -intimati- sul controricorso incidentale proposto da TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA (DRGNCL60H27H501J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOTARO ALESSIO (TTRLSC75R05G786Z), TOTARO ALESSIO (TTRLSC75R05G786Z) -ricorrente incidentale- contro 2T S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2624/2020 depositata il 19/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e, stante l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così