Cassation court remands case to determine if 1890 laws requiring written contracts apply to private religious charities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a public hearing to resolve conflicting arguments regarding the legal nature of a private religious charity. The lower court recognized the entity as private and dismissed a written contract requirement, while the appellant argued that 19th-century statutes still mandated written forms for such contracts. The Supreme Court declined to rule on the substantive legal issue due to the lack of specific precedents and the complexity of the entity's status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.P.C.M. 16/02/1990; Art. 26 L. 6972/1890: The Court remands cases concerning the legal nature of private religious charities and the applicability of historical written contract requirements to determine if specific 19th-century statutes govern the entity's contractual obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15706/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore; -ricorrente- contro ATTANASIO VINCENZO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio Perongini e Marino Perongini; -controricorrente- nonchè contro D'ELIA GIOVANNI, IPAB ASILO PASTORE SALSANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 62/2019 depositata il 18/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Rilevato che: - l’IPAB Asilo Infantile Pastore Salsano propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2004, con il quale il geometra Attanasio Vincenzo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 55.974,75, a titolo di compenso professionale per le attività dal medesimo svolte in favore dell’ente; - la contestazione dell’opponente si basava sul difetto della forma scritta richiesta ad substantiam per il conferimento di incarichi professionali da parte di un ente pubblico, ritenendo insufficiente la semplice assegnazione degli incarichi dal Presidente pro tempore , su delibera del Consiglio di amministrazione; - la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, riconoscendo la natura privata dell’IPAB, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 16/02/1990 che enuncia i tre criteri alternativi per individuare la natura privata degli enti: il carattere associativo, il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati e l’ispirazione religiosa; - riconosciuta la natura privata dell’ente, la Corte d’Appello ha dichiarato non necessaria forma scritta e condannato l’IPAB al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo; - il Comune di Cava Dei Tirreni, quale successore a titolo universale dell’IPAB estinta, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi;
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 26 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, in relazione all’art. 22 dello Statuto dell’IPAB, degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, per non avere la Corte d’Appello ritenuto che i contratti conclusi dall’IPAB richiedessero la forma scritta ad substantiam mentre al momento del conferimento degli incarichi professionali (anni 1997, 1999, 2002) sarebbe vigente la L. 6972/1890 e il regolamento attuativo, approvato con R.D. n. 99/1891, che prevedevano il requisito di forma scritta per i contratti conclusi dalle IPAB, anche in virtù del richiamo dello Statuto dell’ente; - con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 57 e 60 del Regolamento Amministrativo del R.D. n. 99/1891, secondo cui sarebbe prevista, per i contratti conclusi dall’IPAB di importo superiore a Lire 500, il preventivo consenso della Giunta amministrativa; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. 16.2.1990, in quanto la natura privata dell’IPAB sarebbe subordinata all’accertamento del continuo perseguimento delle finalità dell’ente ovvero dalla “permanenza” del carattere associativo, di amministrazione da parte dei privati e dell’ispirazione religiosa; il ricorrente rileva che all’epoca del conferimento degli incarichi, era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che aveva ritenuto l’incostituzionalità dell’art.1 della legge n. 6972 del 1890, c.d.
Legge Crispi, e del R.D. n. 99/1891 per violazione dell'art. 38, ultimo comma, Cost.; - le questioni poste dai motivi di ricorso investono la natura degli enti di beneficenza e, conseguentemente, la forma degli atti con i quali perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati, questione di particolare importanza sulla quale non si registrano precedenti specifici da parte di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così