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Decreto — n. 35315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a law firm, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Metropolitan City of Milan, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal procedural default case definition proposal credito in esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18100/2024 R.G. proposto da: STUDIO ARES EIRENE SRLS, elettivamente domiciliata in Torino Via Brione 39 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Micheletta Tità Daniele Spirito (MCHDLS78C21E445U) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, elettivamente domiciliata in Milano Via Luciano Manara, presso lo studio dell’avvocato Claudio Barletta (BRLCLD76E26C413U) che la rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 695/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 28/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 1 00,00 ed agli accessori di legge.